Legislator Giurisprudenza & Legislazione
855.100 EELGLIPGALAPGA CH-TI

Art. 13 LIPGA Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (LIPGA)

LIPGA
Apri la fonte ufficiale Atto completo (25 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 13 LIPGA

1 L’avente diritto fa valere l’indennità presso la Cassa cantonale tramite i formulari ufficiali, fornendo gratuitamente tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto e stabilire le indennità. Se non esercita tale diritto, alle stesse condizioni ha veste per agire in sua vece il datore di lavoro che versa un salario durante il periodo in cui esiste il diritto all’indennità.

2 Chi pretende un’indennità deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le informazioni, sempreché siano necessarie per accertarne il diritto. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni.

3 Le disposizioni della LIPG in materia di indennità in caso di maternità concernenti l’obbligo di attestazione del datore di lavoro si applicano per analogia.

← Art. 12 LIPGA Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (LIPGA) Art. 14 LIPGA →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →