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Art.10 LIPGA Legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione (LIPGA)

LIPGA
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Art.10 LIPGA

[8] 1 L'indennità di adozione è versata sotto forma di indennità giornaliera, con importo e calcolo ai sensi dell'art. 16w LIPG.

2 Sussiste un diritto a 98 indennità giornaliere al massimo.

3 Se l'avente diritto beneficia di un congedo in settimane, sono versate sette indennità per settimana; se in giorni, sono versate due indennità supplementari ogni cinque giorni.

[8] Art. modificato dalla L 12.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 33.

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