853.610
CH-TI
Art. 2 Regolamento sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale Regolamento sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale
Art. 2 Regolamento sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale
Il Dipartimento della sanità e della socialità, con il supporto dell’Ufficio di sanità, cura l’esecuzione dell’articolo 55a LAMal e dell’articolo 66v bis LCAMal. Esso si avvale della collaborazione del gruppo di lavoro di cui all’articolo 9.