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Art. 2 Regolamento sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale Regolamento sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale

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Art. 2 Regolamento sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale

Il Dipartimento della sanità e della socialità, con il supporto dell’Ufficio di sanità, cura l’esecuzione dell’articolo 55a LAMal e dell’articolo 66v bis LCAMal. Esso si avvale della collaborazione del gruppo di lavoro di cui all’articolo 9.

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