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Art. 2 Decreto legislativo sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale Decreto legislativo sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale

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Art. 2 Decreto legislativo sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale

1 Il Consiglio di Stato è competente per la limitazione del numero di medici giusta l’articolo 55a LAMal e l’articolo 9 dell’ordinanza sui numeri massimi.

2 Esso può

a) determinare per quali specializzazioni e regioni l’offerta cantonale di medici che esercitano a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico - sanitarie (AOMS) in equivalenti a tempo pieno (ETP) corrisponde ad un approvvigionamento conforme al bisogno (art. 9 ordinanza sui numeri massimi);

b) prevedere eccezioni, sia per regione che per istituti giusta l’articolo 39 LAMal, in seno alle specializzazioni sottoposte alla limitazione di cui alla lettera a;

c) definire la procedura e prevedere per i fornitori di prestazioni degli obblighi di comunicazione dei dati necessari a fissare il numero massimo di medici.

3 Il Consiglio di Stato consulta e informa gli attori direttamente coinvolti nella messa in atto della regolamentazione sulla metodologia e sulla procedura di applicazione.

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