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Decreto legislativo sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale

4 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Testo normativo (4 Articoli)

Il presente decreto ha lo scopo di applicare la determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale prevista dall’articolo 55a della legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) conformemente alla norma transitoria di cui all’articolo 9 dell’ordinanza federale sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale del 23 giugno 2021 (di seguito ordinanza sui numeri massimi).

1 Il Consiglio di Stato è competente per la limitazione del numero di medici giusta l’articolo 55a LAMal e l’articolo 9 dell’ordinanza sui numeri massimi.

2 Esso può

a) determinare per quali specializzazioni e regioni l’offerta cantonale di medici che esercitano a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico - sanitarie (AOMS) in equivalenti a tempo pieno (ETP) corrisponde ad un approvvigionamento conforme al bisogno (art. 9 ordinanza sui numeri massimi);

b) prevedere eccezioni, sia per regione che per istituti giusta l’articolo 39 LAMal, in seno alle specializzazioni sottoposte alla limitazione di cui alla lettera a;

c) definire la procedura e prevedere per i fornitori di prestazioni degli obblighi di comunicazione dei dati necessari a fissare il numero massimo di medici.

3 Il Consiglio di Stato consulta e informa gli attori direttamente coinvolti nella messa in atto della regolamentazione sulla metodologia e sulla procedura di applicazione.

Possono essere soggetti a limitazione del numero massimo tutti i medici attivi sotto la propria responsabilità nel campo ambulatoriale ospedaliero ed extraospedaliero quali dipendenti o indipendenti tenuto conto anche di altre pianificazioni già vigenti.

1 Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.

2 Esso entra in vigore immediatamente. [1]

Pubblicato nel BU 2023 , 277.

[1] Entrata in vigore: 25 agosto 2023 - BU 2023, 277.

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