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Decreto legislativo concernente l’elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie

13 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (13)

Art. 1 Decreto legislativo concernente l’elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie Art. 1 bis Decreto legislativo concernente l’elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie Art. 2 Decreto legislativo concernente l’elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie Art. 3 Decreto legislativo concernente l’elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie Art. 4 Decreto legislativo concernente l’elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie Art. 5 Decreto legislativo concernente l’elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie Art. 6 Decreto legislativo concernente l’elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie Art. 7 Decreto legislativo concernente l’elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie Art. 8 Decreto legislativo concernente l’elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie Art. 8 bis Decreto legislativo concernente l’elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie Art. 9 Decreto legislativo concernente l’elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie Art. 10 Decreto legislativo concernente l’elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie Art. 11 Decreto legislativo concernente l’elenco degli istituti autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie

Testo normativo (13 Articoli)

[1] È adottato il seguente elenco di istituti comprensivo dei mandati ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 LAMal e degli art. 63 e segg. LCAMal.

[1] Art. modificato dal DE 16.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 392; precedenti modifiche: BU 2016, 173 e 230.

[2] 1 L’attribuzione dei mandati è basata sul modello sviluppato dal Cantone di Zurigo in merito ai gruppi di prestazione della pianificazione ospedaliera, corredato dei rispettivi requisiti.

2 Il Consiglio di Stato può aggiornare mandati e requisiti, adattandoli alla realtà cantonale, ogniqualvolta il Cantone di Zurigo attualizza il modello, nella misura in cui si tratta di adeguamenti formali e di lieve entità ai sensi dell’art. 66 cpv. 3 LCAMal.

3 Gli aggiornamenti sono notificati agli interessati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale.

[2] Art. introdotto dalla L 31.5.2021; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 193.

Agli istituti, che figuravano sull’elenco del 29 novembre 2005, ma che non sono riconosciuti dal presente decreto ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 LAMal, è accordato un periodo di sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, al fine di procedere al ri-orientamento della propria attività e per permettere agli assicurati di portare a termine le proprie cure.

Conformemente agli art. 32 e 58 LAMal, 77 OAMal, 80, 81 e 82 (LSan), gli istituti figuranti sull’elenco dovranno effettuare controlli di qualità secondo le indicazioni del Dipartimento della sanità e della socialità.

Il Dipartimento della sanità e della socialità, tramite i propri servizi competenti, è incaricato di assicurare la consulenza necessaria e di verificare il rispetto delle condizioni stabilite con il presente decreto legislativo.

Il Consiglio di Stato presenta la lista dell’attribuzione dei mandati al Gran Consiglio dopo due anni dalla sua entrata in vigore per un suo aggiornamento specificando i criteri che ne determinano l’attribuzione ai diversi istituti in particolare

– determinando sulla base del numero complessivo dei casi, il numero di centri necessari in Ticino per la rispettiva specialità;

– rispettando un numero minimo di casi trattati nelle diverse specializzazioni;

– condividendo l’impostazione strategica dell’EOC.

Il presente decreto legislativo è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale (art. 36 lett. c) (PA). Contro lo stesso è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua pubblicazione (art. 53 LAMal).

Non appena cresciuto in giudicato, anche solo parzialmente, il presente decreto legislativo è pubblicato nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne determina l’entrata in vigore; [4] esso può fissare un’entrata in vigore differenziata.

Pubblicato nel BU 2016 , 135.

[4] Entrata in vigore: 15 marzo 2016 - BU 2016 , 135.

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