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Decreto esecutivo che designa l’istanza deputata a verificare se sono adempiuti i requisiti per l’assunzione da parte del Cantone dei costi di cui all’art. 41 cpv. 3 LAMal

4 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Testo normativo (4 Articoli)

1 L’ Ufficio del medico cantonale è designato quale istanza deputata a verificare se so no adempiuti i requisiti per l’ assunzione da parte de l Cantone dei costi di cui all’ art. 41 cpv. 3 LAMal in caso di ricovero ospedaliero fuori Cantone per tutte le ospedalizzazioni e a rilasciare la relativa garanzia finanziaria.

2 L’ Ufficio è p ure competente a decidere sull’ assunzione da parte del Cantone dei costi delle prestazioni di cura ambulatoriale fornite in ospedali fuori Cantone.

1 Il presente decreto abroga il D ecreto esecutivo che designa l’ istanza deputata a verificare se so no adempiuti i requisiti per l’ assunzione da parte de l Cantone dei costi di cui all’ art. 41 cpv. 3 LAMal in caso di ricovero ospedaliero fuori Cantone del 9 febbraio 1999.

2 Alle richieste di assunzione dei costi e di garanzia finanziaria inoltrate prima del 1° gennaio 2003 si applicano il diritto e la procedura previgenti.

3 I ricoveri ospedalieri auto rizzati dall’ Ente Ospedaliero Cantonale e la cui degenza è iniziata prima del 31 dicemb re 2002 vengono addebitati all’ EOC in base al diritto previgente. Nel caso dovesse emergere una differenza t ra il contributo assegnato all’ EOC nel 2002 e la spesa effettiva, detta differenza verrà compensata tra il Cantone e l’ EOC.

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