Decreto esecutivo che designa l’istanza deputata a verificare se sono adempiuti i requisiti per l’assunzione da parte del Cantone dei costi di cui all’art. 41 cpv. 3 LAMal
Testo normativo (4 Articoli)
1 L’ Ufficio del medico cantonale è designato quale istanza deputata a verificare se so no adempiuti i requisiti per l’ assunzione da parte de l Cantone dei costi di cui all’ art. 41 cpv. 3 LAMal in caso di ricovero ospedaliero fuori Cantone per tutte le ospedalizzazioni e a rilasciare la relativa garanzia finanziaria.
2 L’ Ufficio è p ure competente a decidere sull’ assunzione da parte del Cantone dei costi delle prestazioni di cura ambulatoriale fornite in ospedali fuori Cantone.
Le spese di partecipaz ione cantonale conseguenti all’applicazione dell’ art. 41 cpv. 3 LAMal sono addebitate alla voce di spesa n. 295.364.003 «Contributi cantonali per le ospedalizzazioni fuori Cantone».
1 Il presente decreto abroga il D ecreto esecutivo che designa l’ istanza deputata a verificare se so no adempiuti i requisiti per l’ assunzione da parte de l Cantone dei costi di cui all’ art. 41 cpv. 3 LAMal in caso di ricovero ospedaliero fuori Cantone del 9 febbraio 1999.
2 Alle richieste di assunzione dei costi e di garanzia finanziaria inoltrate prima del 1° gennaio 2003 si applicano il diritto e la procedura previgenti.
3 I ricoveri ospedalieri auto rizzati dall’ Ente Ospedaliero Cantonale e la cui degenza è iniziata prima del 31 dicemb re 2002 vengono addebitati all’ EOC in base al diritto previgente. Nel caso dovesse emergere una differenza t ra il contributo assegnato all’ EOC nel 2002 e la spesa effettiva, detta differenza verrà compensata tra il Cantone e l’ EOC.
Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2003.
Pubblicato nel BU 2002 , 455.