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Art. 2 Decreto esecutivo concernente la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie Decreto esecutivo concernente la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie

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Art. 2 Decreto esecutivo concernente la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie

1 Per ogni caso di morosità rientrata è corrisposto un indennizzo di fr. 75.–.

2 È considerato caso di morosità rientrata quello dell’as sicurato che, a seguito dell’in tervento del Comune, ha saldato integralmente i debiti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con conseguente ripristino della copertura.

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