Decreto esecutivo concernente la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie
Indice delle disposizioni (6)
Testo normativo (6 Articoli)
1 L’indennizzo forfetario, riconosciuto ai Comuni per i casi valutati e se gnalati alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, per unità di riferimento o debitore dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, corrisponde a
a) fr. 150.– per ogni caso valutato e segnalato in modo completo;
b) fr. 75.– per ogni caso valutato e segnalato in modo parziale, nonostante la corrispondenza e i contatti intercorsi con l’assicurato.
2 È considerato valutato e segnalato il caso valutato mediante l’apposito modulo e consegnato debitamente compilato nei tempi prescritti.
1 Per ogni caso di morosità rientrata è corrisposto un indennizzo di fr. 75.–.
2 È considerato caso di morosità rientrata quello dell’as sicurato che, a seguito dell’in tervento del Comune, ha saldato integralmente i debiti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con conseguente ripristino della copertura.
Per i casi di assicurati morosi nei confronti dei quali il Comune preavvisa la sospensione poiché non si presentano è corrisposto un indennizzo di fr. 20.–.
IV. Rivaluta zione di casi segnalati
(art. 39 cpv. 2 Reg. LC A Mal)
Per ogni nuova valutazione completa e riferita a un caso precedentemente segnalato in base all’art. 1 cpv. 1 lett. b) del presente decreto, è corrisposto un indennizzo di fr. 75.–.
Ogni Comune presenta semestralmente la lista dei casi trattati nell’anno e per ogni singolo assicurato giustifica in modo dettagliato la composizione dell’importo richiesto.
1 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Esso entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2014.
Pubblicato nel BU 2014 , 447.