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Art. 4 RLCAMal Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (RLCAMal)

RLCAMal
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Art. 4 RLCAMal

1 Il Comune accerta l’avvenuta iscrizione ad un assicuratore riconosciuto in caso di

a) nascita;

b) arrivo di persone, soggette all’obbligo assicurativo, provenienti da un altro Comune svizzero o dall’estero.

2 A tale scopo esso esige un documento dell’assicuratore che attesti l’iscrizione.

3 Il Comune segnala immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/ IPG il nominativo delle persone non iscritte ad un assicuratore riconosciuto.

C. Compiti degli assicuratori

(art. 15 LCAMal)

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