852.150
CVLPPFIKVKL-BVG
CH-TI
Art. 7 CVLPPF Convenzione intercantonale sulla vigilanza sulle fondazioni classiche e LPP dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino (CVLPPF)
CVLPPF
Art. 7 CVLPPF
1 Le decisioni dell'Autorità di vigilanza che concernono la previdenza professionale possono essere impugnate secondo l'art. 74 LPP.
2 Le decisioni e le decisioni su ricorso dell'Autorità di vigilanza nell'ambito delle fondazioni classiche possono essere impugnate a norma delle disposizioni giuridiche del Cantone firmatario a cui appartengono per la loro destinazione.
3 Ulteriori decisioni e disposizioni dell'Autorità di vigilanza possono essere impugnate a norma delle disposizioni relative ai rimedi giuridici del Cantone di Zurigo.
4 I rimedi giuridici contro le decisioni dell'Autorità di vigilanza non hanno effetto sospensivo.