852.150
CVLPPFIKVKL-BVG
CH-TI
Art. 4 CVLPPF Convenzione intercantonale sulla vigilanza sulle fondazioni classiche e LPP dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino (CVLPPF)
CVLPPF
Art. 4 CVLPPF
1 L'Autorità di vigilanza
a) svolge i compiti assegnati ai Cantoni dalla legislazione federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
b) assume i compiti di vigilanza nel settore delle fondazioni classiche, nella misura in cui i Cantoni firmatari le hanno delegato questi compiti ai sensi dell'art. 35.
2 I Cantoni firmatari possono delegare all'Autorità di vigilanza altri compiti nel settore delle fondazioni classiche, segnatamente le funzioni quale autorità cantonale ai sensi degli art. 85, 86, 86a e 88 CC nonché la trattazione dei rimedi di diritto.