852.100
CH-TI
Art. 2 Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni
Art. 2 Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni
[1] Il Gran Consiglio designa, mediante decreto legislativo, l’autorità competente per la vigilanza sulle fondazioni classiche ai sensi degli articoli 84 e seguenti CC, ivi comprese quelle di carattere comunale.
[1] Art. modificato dalla L 16.9.2025; in vigore dal 21.11.2025 - BU 2025, 278.