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Legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione invalidità

17 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (17)

Testo normativo (17 Articoli)

1 Nell’ambito dell’Istituto delle assicurazioni sociali è costituito l’Ufficio cantonale dell’assicurazione invalidità (Ufficio AI).

2 L’Ufficio AI è un servizio amministrativo del Dipartimento della sanità e della socialità con personalità giuridica propria. [2]

3 L’Ufficio AI ha sede a Bellinzona.

[2] Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

L’Ufficio AI applica la legislazione federale sull’assicurazione invalidità, secondo le direttive emanate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

L’Ufficio AI è sottoposto alla vigilanza dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, per quanto attiene all’applicazione della legislazione federale sull’assicurazione invalidità.

1 L’Ufficio AI è diretto da un Capo ufficio.

2 In particolare egli

a) riceve, controlla e registra le richieste;

b) riceve le comunicazioni di assicurati, autorità e terzi relativi al diritto alle prestazioni;

c) trasmette immediatamente alla cassa di compensazione competente le comunicazioni riguardanti il diritto alle indennità giornaliere, alle rendite e agli assegni per grandi invalidi in corso;

d) notifica le comunicazioni e le decisioni come pure la relativa corrispondenza;

e) controlla l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione ordinati;

f) coopera alla salvaguardia del posto di lavoro tramite provvedimenti di inserimento sociale;

g) fornisce informazioni;

h) conserva gli incarti AI;

i) prende posizione in caso di ricorso e interpone i ricorsi di diritto amministrativo;

l) rappresenta l’Ufficio AI verso terzi;

m) può delegare compiti ai suoi collaboratori;

n) disciplina la formazione dei collaboratori e degli apprendisti.

I rapporti di servizio di tutti i collaboratori dell’Ufficio AI sono retti dalla legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti e dalla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.

[4] 1 I dati fiscali necessari all’esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi all’Ufficio AI singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo.

2 Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione.

[4] Art. introdotto dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 154.

1 La responsabilità per i danni cagionati dall’Ufficio AI nell’adempimento di compiti di diritto federale è regolata dal diritto federale (art. 70 LAVS).

2 La responsabilità per i danni cagionati dai collaboratori dell’Ufficio AI nell’adempimento di compiti di diritto cantonale è regolata dalla legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.

3 I collaboratori dell’Ufficio AI rispondono nei confronti del Cantone per i danni da essi cagionati con atti illeciti, agendo intenzionalmente o per colpa grave.

4 La procedura è regolata dalla legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.

1 Il perseguimento ed il giudizio dei reati penali di cui all’art. 70 LAI sono deferiti all’autorità penale ordinaria.

2 Le sentenze cresciute in giudicato e le decisioni di non luogo a procedere devono essere trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione a norma dell’art. 90 cpv. 2 LAVS.

È data facoltà di ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro ogni decisione dell’Ufficio AI, ed in particolare

a) le decisioni che accordano o rifiutano il diritto a provvedimenti di integrazione (art. 8-27 LAI);

b) le decisioni che accordano o rifiutano il diritto ad una rendita (art. 28-41 LAI);

c) le decisioni che accordano o rifiutano il diritto ad un assegno per grandi invalidi (art. 42 LAI).

1 Il Consiglio di Stato nomina il Tribunale arbitrale competente a pronunciarsi sulla privazione della facoltà di curare gli assicurati o di fornire loro medicamenti o mezzi ausiliari conformemente all’art. 26 cpv. 4 LAI.

2 Il Consiglio di Stato emana un regolamento sull’organizzazione e ne determina la procedura.

3 Il Tribunale è composto di un Presidente e di quattro membri.

L’assicurazione federale per l’invalidità rimborsa all’Ufficio, previa approvazione dell’UFAS, le spese di esercizio derivanti dall’applicazione della legge federale e della presente legge.

… [6]

[6] Art. abroga to dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 714; precedente modifica: BU 2002, 420.

La presente legge abroga il decreto legislativo concernente l’applicazione della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità del 28 dicembre 1961.

La legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali del 6 aprile 1961 è così modificata

1 La presente legge, decorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore [7] previa approvazione federale. [8]

Pubblicata nel BU 1994 , 137.

[7] Entrata in vigore: 1° agosto 1994 - BU 1994, 137.

[8] Approvazione federale: 10 settembre 1993.

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