Legislator Giurisprudenza & Legislazione
851.210 RLaPC CH-TI

Regolamento della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Reg. LaLPC) (RLaPC)

14 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (14)

Art. 1 Regolamento della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Reg. LaLPC) Art. 2 Regolamento della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Reg. LaLPC) Art. 3 Regolamento della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Reg. LaLPC) Art. 4 Regolamento della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Reg. LaLPC) Art. 5 Regolamento della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Reg. LaLPC) Art. 6 Regolamento della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Reg. LaLPC) Art. 7 Regolamento della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Reg. LaLPC) Art. 8 Regolamento della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Reg. LaLPC) Art. 9 Regolamento della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Reg. LaLPC) Art. 10 Regolamento della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Reg. LaLPC) Art. 11 Regolamento della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Reg. LaLPC) Art. 12 Regolamento della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Reg. LaLPC) Art. 13 Regolamento della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Reg. LaLPC) Art. 14 Regolamento della legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Reg. LaLPC)

Testo normativo (14 Articoli)

Il Consiglio di Stato stabilisce mediante decreto esecutivo

a) la tassa giornaliera presa in considerazione a causa di un soggiorno in un istituto o in un ospedale;

b) l’importo per le spese personali riconosciute agli assicurati che soggiornano in istituto o in ospedale (spillatico).

1 Sono rimborsate solo le spese fatturate da dentisti in possesso di un diploma federale o da dentisti che sono in possesso di un’autorizzazione cantonale per esercitare la professione.

2 Le spese fatturate da dentisti in possesso di un diploma conseguito all’estero sono rimborsate solo se essi sono in possesso di un’autorizzazione cantonale ad esercitare la professione.

Soggiorno temporaneo in un ospedale, soggiorno

di convalescenza e soggiorno temporaneo in

una stazione balneoterapica (art. 15, 16 e 17 LaLPC)

[1] 1 In caso di utilizzo dell’automobile privata, le spese sono rimborsate in ragione di

a) 65 centesimi al chilometro al massimo;

b) 25 centesimi al chilometro per automobili oggetto di consegna o di ammortizzazione, da parte dell’assicurazione invalidità.

2 In caso di utilizzo di altri mezzi di trasporto, le spese sono rimborsate

a) per trasporti riconosciuti dalla legge sull’assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD)

1. se effettuati da servizi d’appoggio ai sensi della LACD, secondo le tariffe applicabili;

2. se l’assicurato dimostra di non avere potuto ricorrere a un servizio d’appoggio ai sensi della LACD, in ragione di 3 franchi al chilometro al massimo.

b) per trasporti non riconosciuti dalla LACD, in ragione di 3 franchi al chilometro al massimo. [2]

3 L’impedimento ad utilizzare un mezzo di trasporto pubblico deve essere prescritto da certificazione medica.

Mezzi ausiliari riconosciuti (art. 23 LaLPC)

[1] Art. modificato dal R 11.2.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 102.

[2] Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 570.

I beneficiari di prestazioni complementari hanno diritto al rimborso delle spese d’acquisto o alla consegna in prestito dei seguenti mezzi ausiliari

1. ortesi del tronco, se esistono insufficienze funzionali della colonna vertebrale con disturbi dorsali notevoli o alterazioni della colonna vertebrale comprovate da esame clinico radiologico, non influenzabili o solo influenzabili con provvedimenti sanitari;

2. scarpe modificate o rifiniture ortopediche costose di scarpe confezionate;

3. occhiali per afachici o lenti a contatto dopo operazione della cataratta, per gli occhiali per afachici provvisori utilizzati subito dopo l’operazione sono rimborsate le spese di noleggio fino a un massimo di 60 franchi.

I beneficiari di prestazioni complementari hanno diritto alla consegna in prestito dei seguenti mezzi ausiliari

1. bastoni lunghi per ciechi;

2. cani guida per ciechi, se è provato che l’assicurato sa occuparsi di un cane guida e grazie a tale aiuto può spostarsi autonomamente fuori casa. I costi del noleggio del cane guida sono a carico dell’assicurazione;

3. macchine per scrivere in Braille;

4. magnetofoni destinati ai ciechi ed ai minorati gravi della vista per riprodurre testi letterari registrati su nastro magnetico.

I beneficiari di prestazioni complementari hanno diritto alla consegna in prestito dei seguenti mezzi ausiliari

1. macchine elettriche per scrivere, se l’assicurato, a causa di paralisi o di altre infermità degli arti superiori, non è in grado né di scrivere a mano, né con una macchina per scrivere ordinaria;

2. macchine automatiche per scrivere, se l’assicurato non è in grado né di parlare né di scrivere a causa di paralisi e può stabilire contatti con l’ambiente solamente mediante tale apparecchio;

3. magnetofoni, se l’assicurato, affetto da paralisi, non può leggere libri da solo e necessita di tale apparecchio per riprodurre testi letterari registrati su nastro magnetico;

4. volta pagine, se l’assicurato che adempie le condizioni per aver diritto ad un magnetofono necessita del volta pagine al posto di un magnetofono;

5. dispositivi automatici di comando del telefono, se l’assicurato, affetto da grave paralisi, non essendo ricoverato né in un ospedale né in un istituto specializzato per malati cronici, può stabilire contatti con l’ambiente soltanto mediante tale dispositivo.

Apparecchi di trattamento e di cura (art. 23 LaLPC)

I beneficiari di prestazioni complementari hanno diritto alla consegna in prestito dei seguenti mezzi ausiliari

1. respiratori in caso di insufficienza respiratoria;

2. inalatori;

3. installazioni sanitarie complementari automatiche, se l’assicurato non è in grado altrimen t i di provvedere da solo all’igiene del corpo;

4. elevatori per malati, se un medico attesta la necessità di un tale mezzo per le cure a domicilio;

5. letti azionati elettricamente, se è confermato dal medico che il letto azionato elettricamente è indispensabile per la cura a domicilio;

6. seggette;

7. sedie per persone affette da cossartrosi;

8. potenze collegate al letto d’ospedale.

1 L’agenzia AVS competente assiste nella compilazione del formulario le persone che, per sé o per terzi, intendono presentare richiesta di prestazioni complementari.

2 L’agenzia collabora con la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG nell’accertamento di tutti i fatti rilevanti ai fini della decisione, in particolare le condizioni personali ed economiche e le comunica le sue osservazioni.

3 Avvalendosi della collaborazione degli altri uffici comunali, l’agenzia comunica alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ogni cambiamento della situazione del beneficiario e dei membri della sua famiglia del quale viene a conoscenza e che potrebbe ripercuotersi sulla prestazione complementare, in particolare

a) cambiamento delle condizioni personali;

b) modifica del reddito o della sostanza;

c) cambiamento di indirizzo.

1 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

2 Previa approvazione federale [3] , il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2008.

Pubblicato nel BU 2008 , 106.

[3] Approvazione federale: 4 febbraio 2008 - BU 2008, 108.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →