Regolamento della legge cantonale sul salario minimo (RLSM) (RLSM)
Indice delle disposizioni (7)
Testo normativo (7 Articoli)
1 La legge sul salario minimo si applica a tutti i lavoratori che svolgono abitualmente la loro attività nel Cantone, compresi i lavoratori distaccati provenienti dall’UE o da Stati terzi.
2 I contratti normali di lavoro che prevedono anche salari inferiori al salario minimo legale, rimangono in vigore. In questi casi il salario minimo legale prevale sui salari minimi inferiori del contratto normale di lavoro.
1 Gli stagisti ai sensi dell’art. 3 lett. d della legge sono studenti delle scuole superiori o universitarie oppure persone che intendono reinserirsi in una nuova attività professionale che soddisfano i criteri di cui all’allegato 1 del presente regolamento.
2 Sono considerate occupate nell’ambito di misure a carattere sociale finanziate dall’ente pubblico ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. g della legge le persone che partecipano, segnatamente, a misure di reinserimento, perfezionamento o riqualifica professionale in materia di assicurazione contro la disoccupazione, contro gli infortuni o in materia di assicurazione invalidità, come pure le persone che svolgono attività lavorative in materia d’asilo o altre misure di carattere sociale.
Il salario minimo di cui alla LSM deve essere fisso, garantito e prevedibile da parte dei lavoratori. Provvigioni, bonus, gratifiche e altre forme di vantaggi in natura (benefit) sono ammessi solo a partire dal salario minimo.
1 Il Consiglio di Stato adegua al rincaro ogni anno la soglia inferiore e la soglia superiore del salario minimo in base all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi del mese di novembre (base 2015), con entrata in vigore il 1° gennaio.
2 Il Consiglio di Stato fissa ogni anno il salario minimo orario lordo di riferimento per settore economico, secondo i parametri di cui all’art. 4 cpv. 2 della legge, in base ai dati più recenti della mediana salariale nazionale, con entrata in vigore il 1° gennaio.
3 Gli adeguamenti di cui al cpv. 2 nella fase di attuazione giusta l’art. 11 della legge vengono decisi dal Consiglio di Stato nel mese di novembre, con entrata in vigore il 1° dicembre, in base ai dati più recenti della mediana salariale nazionale.
L’adeguamento dei contratti che disciplinano i rapporti di lavoro deve avvenire entro il 31 dicembre. L'adeguamento del salario deve essere attuato già a partire dal salario del mese di dicembre. Tale interpretazione vale per ogni fase di attuazione di cui all’art. 11 della legge.
L’organo incaricato del controllo e del perseguimento delle infrazioni è l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.
Allegato [1]
Criteri per dis tinguere gli stagisti da altre figure professionali
[1] Allegato modificato dal R 21.8.2024; in vigore dal 23.8.2024 - BU 2024, 195.