Art. 7 LSM Legge sul salario minimo (LSM)
Art. 7 LSM
1 L’autorità cantonale competente può per infrazioni alla presente legge o alle disposizioni di applicazione pronunciare una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di un importo sino a 30’000 franchi.
2 La sanzione amministrativa è proporzionale all’importo risparmiato dai datori o dalle datrici di lavoro ed ammonta al 160% della differenza tra il salario dovuto secondo la presente legge e il salario effettivamente versato. In caso di comprovata integrazione salariale retroattiva la sanzione può essere ridotta fino al 50% della differenza tra il salario dovuto secondo la presente legge e il salario effettivamente versato.
3 L’autorità cantonale competente può addossare totalmente o parzialmente alle imprese inadempienti i costi dei controlli.
4 È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).