Art. 4 LSM Legge sul salario minimo (LSM)
Art. 4 LSM
1 Il salario minimo orario lordo è fissato in un intervallo tra una soglia inferiore di 19.75 franchi e una soglia superiore di 20.25 franchi, secondo le scadenze di attuazione previste dall’art. 11 della presente legge, riservato l’art. 11 cpv. 5. Il salario minimo viene aggiornato annualmente secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo.
2 Il salario minimo orario lordo per settore economico a livello cantonale ammonta al 55% della mediana salariale nazionale per settore economico. In ogni caso è compreso tra la soglia inferiore e la soglia superiore.
3 Il Consiglio di Stato fissa all’inizio di ogni anno per decreto il salario minimo orario lordo di riferimento per settore economico secondo i parametri di cui al cpv. 2 in relazione all’evoluzione della mediana salariale nazionale e dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.