Art. 3 LSM Legge sul salario minimo (LSM)
Art. 3 LSM
1 La legge non si applica
a) agli apprendisti e alle apprendiste;
b) ai lavoratori e alle lavoratrici con meno di diciotto anni di età nel caso di lavori leggeri ai sensi dell’articolo 8 dell’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro del 28 settembre 2007;
c) ai giovani e alle giovani alla pari;
d) alle persone in stage e in formazione, purché quest’ultima sfoci in un certificato ufficiale riconosciuto;
e) alle persone la cui capacità lavorativa è ridotta e riconosciuta da un’assicurazione sociale e/o dall’assistenza sociale;
f) alle persone occupate in un’azienda familiare secondo l’articolo 4 capoverso 1 della legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 (LL);
g) al personale occupato nell’ambito di misure a carattere sociale finanziate dall’ente pubblico;
h) al personale occupato in un’azienda agricola secondo l’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro del 10 maggio 2000 (OLL 1);
i) ai rapporti di lavoro per i quali è in vigore un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale o che fissa un salario minimo obbligatorio.
2 I rapporti di lavoro retti dal diritto pubblico sono assoggettati alla presente legge limitatamente all’art. 4.
Fissazione del salario minimo differenziato