843.600
LSMLUG
CH-TI
Art. 2 LSM Legge sul salario minimo (LSM)
LSM
Art. 2 LSM
1 Sono sottoposti alla legge tutti i rapporti di lavoro, compresi quelli riguardanti i lavoratori e le lavoratrici interinali e distaccati, che si svolgono nel Cantone. [2]
2 Alle disposizioni della legge non può essere derogato a svantaggio del lavoratore o della lavoratrice.
3 Il salario minimo lordo legale prevale sui contratti normali di lavoro con salari minimi inferiori.
[2] Cpv. modificato dalla L 13.2.2023; in vigore dal 21.4.2023 - BU 2023, 143.