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Legge concernente il rafforzamento della sorveglianza del mercato del lavoro

6 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (6)

Testo normativo (6 Articoli)

La presente legge ha per scopo il rafforzamento della sorveglianza del mercato del lavoro, attraverso

a) la valorizzazione dell’Unità di coordinamento del mercato del lavoro;

b) il sostegno alla professionalizzazione delle Commissioni paritetiche;

c) il potenziamento degli ispettori delle Autorità di controllo cantonali e delle Commissioni paritetiche.

1 Incombe all’Unità di coordinamento (USML) il segretariato della Commissione tripartita; l’USML si occupa, segnatamente, della coordinazione del sistema di sorveglianza del mercato del lavoro, della ricezione e della trasmissione delle informazioni necessarie all’attività di controllo e sorveglianza ai vari interessati. Svolge inoltre il ruolo d’interfaccia tra la Commissione tripartita, servizi dell’Amministrazione cantonale definiti dal Consiglio di Stato e altri attori del settore.

2 L’Unità di coordinamento sostiene altresì il processo di professionalizzazione delle Commissioni paritetiche e i controlli del mercato del lavoro.

Sostegno alla professionaliz zazione

Su richiesta delle Commissioni paritetiche, il Cantone può mettere a loro disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie ad accompagnarle nel percorso di professionalizzazione, organizzando, segnatamente, corsi di formazione e momenti informativi.

Potenziamento degli ispettori delle Autorità

Ai fini dell’esecuzione della presente legge, e ritenuto il parametro indicativo di un ispettore ogni 5'000 persone attive sul mercato del lavoro cantonale, è data facoltà al Consiglio di Stato, su proposta della Commissione tripartita, di rafforzare la dotazione delle autorità di controllo cantonali.

1 Al fine di favorire l’aumento e il miglioramento qualitativo dei controlli effettuati negli ambiti di loro competenza, le Commissioni paritetiche possono assumere nuovi ispettori allo scopo di raggiungere progressivamente la quota di cui all’art. 4 della presente legge.

2 Il sussidiamento cantonale del 50% è subordinato alla firma di un contratto di prestazione.

1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, o se accolta in votazione popolare, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

2 Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore. [1]

Pubblicata nel BU 201 6 , 439 .

[1] Entrata in vigore: 1 ° gennaio 2017 - BU 2016, 439.

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