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Art. 3 Regolamento della legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Regolamento della legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

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Art. 3 Regolamento della legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

L’UIL è competente per

a) i controlli previsti dalla legislazione federale;

b) la comminazione delle sanzioni previste dagli art. 9 e 12 LDist, ad eccezione delle sanzioni di competenza dell’USML di cui all’art. 2 lett. d) del presente regolamento, e la comminazione delle contravvenzioni giusta l’art. 18 LLN; [4]

c) la trasmissione degli atti all’autorità penale nei casi previsti dalla legislazione federale (art. 12 LDist);

d) i controlli che la legislazione federale attribuisce alla Commissione tripartita per quanto riguarda le disposizioni di un contratto normale di lavoro sui salari minimi ai sensi dell’art. 360a CO e le disposizioni dell’art. 360b CO inerenti all’osservazione della situazione sul mercato del lavoro; [5]

e) l’adozione delle decisioni di cui all’art. 1b cpv. 2 LDist; [6]

f) la riscossione di emolumenti giusta l’art. 16 LLN. [7]

[4] Lett. modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 557.

[5] Lett. modificata dal R 26.11.2014; in vigore dal 28.11.2014 - BU 2014, 500; precedente modifica: BU 2011, 371.

[6] Lett. reintrodotta dal R 18.12.2019; in vigore dal 20.12.2019 - BU 2019, 440; precedenti modifiche: BU 2011, 371; BU 2014, 500.

[7] Lett. introdotta dal R 18.12.2019; in vigore dal 20.12.2019 - BU 2019, 440.

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