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Regolamento della legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

11 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (11)

Art. 1 Regolamento della legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Art. 2 Regolamento della legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Art. 3 Regolamento della legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Art. 4 Regolamento della legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Art. 5 Regolamento della legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Art. 6 Regolamento della legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Art. 7 Regolamento della legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Art. 8 Regolamento della legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Art. 9 Regolamento della legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Art. 10 Regolamento della legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Art. 11 Regolamento della legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Testo normativo (11 Articoli)

L’USML è competente per

a) il coordinamento dei diversi organi di controllo;

b) la ricezione delle segnalazioni e l’attribuzione di compiti d’accertamento all’UIL;

c) la procedura di notifica prevista per i lavoratori dipendenti distaccati (art. 6 LDist), i prestatori di servizio indipendenti e i lavoratori dipendenti presso un datore di lavoro svizzero che esercitano un’attività lucrativa fino a 3 mesi o 90 giorni lavorativi per anno civile;

d) la comminazione di sanzioni per violazioni dell’obbligo di notifica di cui alla lettera c) e per violazioni dell’art. 12 cpv. 1 lett. c) LDist, limitatamente ai casi di mancato pagamento dell’importo della sanzione amministrativa passata in giudicato a seguito di infrazioni all’art. 6 LDist; [3]

e) le decisioni d’esclusione dagli appalti pubblici e di riduzione degli aiuti finanziari (art. 13 LLN);

f) lo svolgimento dei compiti attribuiti al segretariato permanente della Commissione tripartita (art. 5 LLDist-LLN );

g) i lavori preparatori e la redazione dei contratti di lavoro normali ai sensi dell’art. 360a CO;

h) l’informazione, la formazione e l’organizzazione dello scambio di dati con enti o strutture di ricerca, in particolare con l’Osservatorio del mercato del lavoro;

i) la redazione dei rapporti di attività;

j) prendere le decisioni e svolgere i compiti che l’ordinamento federale e cantonale non riserva esplicitamente ad altre autorità.

Uffi ci o dell’ispettorato del lavoro

[3] Lett. modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 557.

L’UIL è competente per

a) i controlli previsti dalla legislazione federale;

b) la comminazione delle sanzioni previste dagli art. 9 e 12 LDist, ad eccezione delle sanzioni di competenza dell’USML di cui all’art. 2 lett. d) del presente regolamento, e la comminazione delle contravvenzioni giusta l’art. 18 LLN; [4]

c) la trasmissione degli atti all’autorità penale nei casi previsti dalla legislazione federale (art. 12 LDist);

d) i controlli che la legislazione federale attribuisce alla Commissione tripartita per quanto riguarda le disposizioni di un contratto normale di lavoro sui salari minimi ai sensi dell’art. 360a CO e le disposizioni dell’art. 360b CO inerenti all’osservazione della situazione sul mercato del lavoro; [5]

e) l’adozione delle decisioni di cui all’art. 1b cpv. 2 LDist; [6]

f) la riscossione di emolumenti giusta l’art. 16 LLN. [7]

[4] Lett. modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 557.

[5] Lett. modificata dal R 26.11.2014; in vigore dal 28.11.2014 - BU 2014, 500; precedente modifica: BU 2011, 371.

[6] Lett. reintrodotta dal R 18.12.2019; in vigore dal 20.12.2019 - BU 2019, 440; precedenti modifiche: BU 2011, 371; BU 2014, 500.

[7] Lett. introdotta dal R 18.12.2019; in vigore dal 20.12.2019 - BU 2019, 440.

1 Per i controlli che permettono di constatare un’infrazione alla LDist e alla LLN è prelevato un emolumento determinato in base ad una tariffa oraria di 150 franchi. [10]

2 Le decisioni relative alle sanzioni amministrative e alle contravvenzioni di cui agli art. 2 lett. d-e e 3 lett. b sono assoggettate a una tassa di giustizia da 20 a 2000 franchi.

Indennità degli interlocutori so ci ali

[10] Cpv. modificato dal R 26.4.2017; in vigore dal 28.4.2017 - BU 2017, 124.

Il Consiglio di Stato può sottoscrivere con gli interlocutori so ci ali che hanno diritto a un’indennità per le spese causate dall’applicazione della legge sui distacc ati , in aggiunta all’esecuzione abituale dei CCL dichiar ati di forza obbligatoria a livello cantonale, una convenzione che stabilisce l’ammontare dell’indennità e il numero di controlli da effettuare nello spe ci fico settore.

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