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Art. 2 Legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

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Art. 2 Legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

[3] 1 Il Consiglio di Stato applica le disposizioni federali in materia di misure collaterali per i lavoratori distaccati e di controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro, nonché in materia di lavoro nero delegate al Cantone e le relative disposizioni cantonali.

2 Il Consiglio di Stato in particolare

a) istituisce una Commissione tripartita cantonale;

b) stabilisce il contratto normale di lavoro secondo l’art. 360a CO e decide in merito alle contestazioni di cui all’art. 360b cpv. 5 CO;

c) fissa e aggiorna periodicamente gli obiettivi delle autorità esecutive;

d) stipula gli accordi di prestazione con l’autorità federale.

[3] Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 485.

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