Legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero
Indice delle disposizioni (11)
Testo normativo (11 Articoli)
1 La presente Legge disciplina l’applicazione della legislazione federale in materia di lavoratori distaccati (LDist.) e di lavoro nero (LLN).
2 Essa ha in particolare lo scopo di
a) favorire la prevenzione del lavoro nero e degli abusi in ambito salariale e so ci ale;
b) reprimere il lavoro nero e gli abusi in ambito salariale e sociale;
c) coordinare le diverse attività degli organi di controllo nel settore del mercato del lavoro.
[3] 1 Il Consiglio di Stato applica le disposizioni federali in materia di misure collaterali per i lavoratori distaccati e di controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro, nonché in materia di lavoro nero delegate al Cantone e le relative disposizioni cantonali.
2 Il Consiglio di Stato in particolare
a) istituisce una Commissione tripartita cantonale;
b) stabilisce il contratto normale di lavoro secondo l’art. 360a CO e decide in merito alle contestazioni di cui all’art. 360b cpv. 5 CO;
c) fissa e aggiorna periodicamente gli obiettivi delle autorità esecutive;
d) stipula gli accordi di prestazione con l’autorità federale.
[3] Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 485.
[4] 1 Le seguenti autorità collaborano nell’applicazione della presente legge nei rispettivi limiti di competenza da essa stabiliti
a) la Commissione tripartita cantonale;
b) il segretariato di coordinamento;
c) l’organo cantonale di controllo;
d) le unità amministrative designate dal Consiglio di Stato;
e) gli organi paritetici.
2 La delega delle competenze esecutive avviene tramite regolamento.
Commissione tripartita
[4] Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 485.
1 La Commissione tripartita can tonale (in seguito Commissione) è composta da un numero uguale di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché di rappresentanti dello Stato.
2 La Commissione assolve i compiti ad essa affid ati dalla legislazione federale in materia di libera ci rcolazione delle persone ed eser ci ta la sorveglianza in materia di lotta contro il lavoro nero.
Essa in particolare, in conformità con le linee direttive del Consiglio di Stato
a) fissa annualmente gli obiettivi e le priorità in materia di controlli;
b) assicura un’adeguata info rmazione e sensibilizzazione del pubblico;
c) organizza e coordina le attività di osservazione del mercato del lavoro;
d) riferisce periodicamente al Consiglio di Stato e all’Autorità federale sulla propria attività.
3 La Commissione è dotata di un segretariato permanente (segretariato di coordinamento).
1 Il segretariato di coordinamento (in seguito segretariato) assiste la Commissione nell’esecuzione dei propri compiti, in particolare
a) assicura la corretta gestione dei d ati concernenti le attività di controllo, segnatamente la raccolta, la conservazione, l’utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l’archiviazione o la distruzione di d ati ;
b) coordina le attività dei diversi organi esecutivi.
2 Il segretariato è designato dal Consiglio di Stato e riferisce periodicamente a quest’ultimo.
Organo can tonale di controllo
1 L’organo can tonale di controllo esegue i controlli in materia di lavoratori distaccati e di lotta contro il lavoro nero sul territorio can tonale.
2 Assicura l’accertamento dei fatti e tratta i dati raccolti secondo le indicazioni del segretariato.
Organi paritetici
1 Gli organi pariteti ci sono competenti per l’esecuzione dei compiti che sono loro espressamente attribuiti dalla legislazione federale.
2 Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di collaborazione tra il segretariato e gli organi pariteti ci , nonché il finanziamento delle spese d’esecuzione.
1 L’autorità amministrativa è competente per l’adozione delle sanzioni di carattere amministrativo.
2 In materia di contravvenzioni l’autorità amministrativa è competente per il perseguimento delle infrazioni sino a un valore massimo della multa di fr. 40’000.–; è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. [5]
3 Il regolamento definisce le modalità di pubblicazione delle sanzioni cresciute in giudicato.
4 Negli altri casi il perseguimento spetta al Ministero pubblico.
b) rimedi di di ritto
[5] Cpv. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367.
1 Contro le sanzioni amministrative è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale can tonale amministrativo ; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [6]
2 … [7]
[6] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013 ; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.
[7] Cpv. abrogato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367.
Il Consiglio di Stato determina, per quanto non stabilito dalla legislazione federale, il finanziamento delle spese d’esecuzione tramite regolamento, segnatamente
- i costi di funzionamento della commissione;
- le indennità degli organi pariteti ci ;
- gli emolumenti a carico delle persone controllate.
Entrata in vigore
1 Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore. [8]
Pubblicat a nel BU 2008 , 557.
[8] Entrata in vigore: 1° ottobre 2008 - BU 2008, 557.