842.110
CH-TI
Art. 2 Regolamento sull’Ufficio cantonale di conciliazione Regolamento sull’Ufficio cantonale di conciliazione
Art. 2 Regolamento sull’Ufficio cantonale di conciliazione
1 I membri permanenti e i supplenti devono essere cittadini svizzeri, domiciliati nel Cantone Ticino.
2 Gli assessori sono scelti liberamente dalle parti interessate e hanno voto deliberativo al pari dei membri permanenti. Quando una delle parti rifiuti di nominare il proprio assessore, la scelta è fatta dal presidente dell’UCC.