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Art. 2 Regolamento sull’Ufficio cantonale di conciliazione Regolamento sull’Ufficio cantonale di conciliazione

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Art. 2 Regolamento sull’Ufficio cantonale di conciliazione

1 I membri permanenti e i supplenti devono essere cittadini svizzeri, domiciliati nel Cantone Ticino.

2 Gli assessori sono scelti liberamente dalle parti interessate e hanno voto deliberativo al pari dei membri permanenti. Quando una delle parti rifiuti di nominare il proprio assessore, la scelta è fatta dal presidente dell’UCC.

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