836.110
RLALPCHIM
CH-TI
Art. 2 RLaLPChim Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (RLaLPChim)
RLaLPChim
Art. 2 RLaLPChim
La Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (in seguito SPAAS)
a) nell’ambito dell’applicazione della LALPChim, adotta i provvedimenti e prende le decisioni non altrimenti attribuite per competenza ad altre autorità;
b) è responsabile dei compiti di informazione e di formazione giusta gli art. 4 e 5 LALPChim ed emana le opportune direttive nell’ambito della protezione dell’ambiente;
c) è il servizio che esegue i controlli a campione presso i punti vendita ai sensi dell’art. 22 dell’ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti del 25 maggio 2022 . [2]
[2] Lett. reintrodotta dal R 15.3.2023; in vigore dal 17.3.2023 - BU 2023, 91; precedente modifica: BU 2009, 558.