Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (RLaLPChim) (RLALPCHIM)
Indice delle disposizioni (7)
Testo normativo (7 Articoli)
Il Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento) è responsabile del coordinamento dell’attuazione dei compiti in materia di protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi affidati a tutte le unità amministrative subordinate al Consiglio di Stato, agli altri enti pubblici e ai privati. In particolare, esso provvede al coordinamento delle attività rientranti nel campo di applicazione della LALPChim con quelle in materia di protezione dell’ambiente, di protezione della salute e dei lavoratori.
[1] La Divisione dell’ambiente è competente per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni di cui all’art. 9 cpv. 2 LALPChim.
[1] Art. introdotto dal R 15.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 558.
La Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (in seguito SPAAS)
a) nell’ambito dell’applicazione della LALPChim, adotta i provvedimenti e prende le decisioni non altrimenti attribuite per competenza ad altre autorità;
b) è responsabile dei compiti di informazione e di formazione giusta gli art. 4 e 5 LALPChim ed emana le opportune direttive nell’ambito della protezione dell’ambiente;
c) è il servizio che esegue i controlli a campione presso i punti vendita ai sensi dell’art. 22 dell’ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti del 25 maggio 2022 . [2]
[2] Lett. reintrodotta dal R 15.3.2023; in vigore dal 17.3.2023 - BU 2023, 91; precedente modifica: BU 2009, 558.
[3] La Sezione dell’agricoltura del Dipartimento finanze e dell’economia è competente per l’applicazione dell’art. 20 ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005.
[3] Art. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 17.3.2023 - BU 2023, 91.
[4] L’ammontare delle singole tasse e spese è stabilito nel tariffario per le prestazioni in materia ambientale emanato dalla Divisione dell’ambiente del Dipartimento del territorio.
[4] Art. modificato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 452.
Il decreto esecutivo d’applicazione della legge federale del 21 marzo 1969 sul commercio dei veleni del 3 gennaio 1974 è abrogato.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore [5] unitamente al suo allegato contemporaneamente alla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 21 gennaio 2008 (LaLPChim).
Pubblicato nel BU 2008 , 335.
Allegato [6]
[5] Entrata in vigore: 1° luglio 2008 - BU 2008, 335.
[6] Allegato abrogato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 452.