Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (LaLPChim) (LALPCHIM)
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
La presente legge disciplina l’applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Legge sui prodotti chimici, LPChim) e delle relative ordinanze federali di esecuzione.
1 L’applicazione della legislazione federale sui prodotti chimici e delle relative disposizioni cantonali compete al Consiglio di Stato.
2 Esso adotta il relativo regolamento di applicazione, stabilendo le autorità incaricate dell’esecuzione, l’organizzazione e le procedure applicabili.
3 Il Consiglio di Stato è in particolare autorizzato a delegare le proprie competenze alle unità amministrative subordinate.
1 Il Consiglio di Stato può delegare ai Comuni ed ad altri enti pubblici o a privati, con il loro consenso, compiti di esecuzione, controllo, sorveglianza e formazione.
2 Esso può condizionare queste deleghe a requisiti minimi di formazione.
3 Le deleghe ai privati sono affidate a persone fisiche o giuridiche che garantiscono indipendenza e qualità sulla base di contratti di prestazione limitati nel tempo e sottoposti di regola a pubblico concorso.
1 Il Consiglio di Stato assicura la necessaria informazione sui pericoli connessi con l’utilizzazione di sostanze e preparati.
2 Esso collabora a tal fine con i Comuni, gli altri enti pubblici e le organizzazioni interessate.
1 Il Consiglio di Stato promuove la formazione e l’aggiornamento professionale nel campo della protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi, in particolare dei funzionari e degli impiegati degli enti pubblici attivi nel settore.
2 Il Consiglio di Stato organizza la formazione e l’aggiornamento professionale ad esso delegato dal Dipartimento federale degli interni (art. 12 ORRPChim).
1 Le autorità competenti percepiscono delle tasse per l’esame di domande, la concessione di autorizzazioni e permessi, l’esecuzione di controlli e di altre prestazioni specifiche connesse con l’applicazione della legislazione federale e delle relative disposizioni cantonali come pure per la partecipazione ai corsi da esse proposti.
2 Le spese per l’esecuzione di perizie, analisi, misurazioni, pubblicazioni e altre prestazioni di questo genere sono poste a carico di chi le ha rese necessarie.
3 Il regolamento stabilisce i criteri e le condizioni per il prelievo delle tasse, ritenuto un massimo di fr. 20 ’ 000. -- per singola tassa.
[1] Nella misura in cui il regolamento non disciplina a sua volta la procedura applicabile, contro le decisioni di autorità amministrative cantonali è dato ricorso al Consiglio di Stato.
Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.
È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
[1] Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
1 Ogni autorità competente ad ordinare provvedimenti può imporne coattivamente l’esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali previste dall’art. 292 CPS e dell’esecuzione sostitutiva a spese dell’obbligato.
2 A garanzia del recupero delle spese, all’autorità spetta un’ipoteca legale a carico del fondo sul quale l’intervento sostitutivo è stato eseguito.
L’ipoteca legale è di rango prevalente a ogni altro pegno immobiliare e non richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario.
L’autorità competente può esigere, anche preventivamente, la prestazione di altre adeguate garanzie. [2]
3 Se la competenza ad ordinare i provvedimenti è attribuita ad altri enti pubblici o ad organismi privati nel Cantone, e questi non adottano le decisioni loro incombenti o non sono in grado di provvedere direttamente all’esecuzione sostitutiva, l’autorità cantonale può sostituirsi a loro.
4 Resta riservata l’esecuzione sostitutiva anticipata da parte dell’autorità competente ad ordinare i provvedimenti, nel caso in cui si renda necessaria l’esecuzione di misure d’urgenza.
5 I ricorsi contro le decisioni che dispongono l’esecuzione sostitutiva anticipata non hanno effetto sospensivo, salvo decisione contraria del Presidente dell’autorità di ricorso.
[2] Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 473.
1 I delitti puniti dalla legge federale (art. 49 LPChim) sono perseguiti dall’autorità giudiziaria.
2 Le contravvenzioni punite dalla legge federale (art. 50 LPChim) sono perseguite dal Dipartimento, giusta la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010 . [3]
Entrata in vigore
[3] Cpv. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367.
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione della Confederazione [4] , la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data d’entrata in vigore. [5]
Pubblicato nel BU 2008 , 333.
[4] Non soggetta ad approvazione federale - BU 2008, 333.
[5] Entrata in vigore: 1° luglio 2008 - BU 2008, 333.