Decreto esecutivo concernente l’uso dei fuochi d'artificio e l’accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità
Indice delle disposizioni (7)
Testo normativo (7 Articoli)
Il presente decreto ha per scopo di prevenire gli incendi di bosco che possono essere provocati dall’uso di fuochi d’artificio e dall’accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità.
1 Il divieto di accendere fuochi all’aperto in periodi di siccità o in giornate con tempo secco e ventoso, trasmesso per radio e TV, si estende anche all’uso di fuochi d’artificio e all’accensione di falò a scopi commemorativi. [2]
[2] Cpv. modificato dal R 5.2.1997; in vigore dal 11.2.1997 - BU 1997, 111.
Il Municipio che autorizza l’uso dei fuochi d’artificio e l’accensione di falò, deve predisporre un servizio di sorveglianza adeguato.
[3] La responsabilità del Municipio in caso d’incendio di boschi provocato da fuochi d’artificio o falò autorizzati in via d’eccezione ai sensi dell’art. 2 lett. b è retta dall’art. 17 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998.
[3] Art. modificato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 351.
1 Chiunque, senza autorizzazione, usa fuochi di artificio o accende falò a scopi commemorativi è punito con una multa fino a 10'000 franchi. [4]
2 La multa è inflitta dal Municipio secondo gli art. 145 e segg. della legge organica comunale del 10 marzo 1987.
Rapporti al Dipartimento dell’ambiente [5]
[4] Cpv. modificato dal R 5.2.1997; in vigore dal 11.2.1997 - BU 1997, 111.
[5] Adesso Dipartimento del territorio.
Gli agenti di polizia e il personale forestale fanno rapporto al Dipartimento dell’ambiente [6] in caso di uso di fuochi d’artificio e di accensione di falò non autorizzati.
[6] Adesso Dipartimento del territorio.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [7]
Pubblicato nel BU 1990 , 245.
[7] Entrata in vigore: 17 luglio 1990 - BU 1990, 245.