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Decreto esecutivo concernente l’uso dei fuochi d'artificio e l’accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità

7 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (7)

Testo normativo (7 Articoli)

Il presente decreto ha per scopo di prevenire gli incendi di bosco che possono essere provocati dall’uso di fuochi d’artificio e dall’accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità.

1 Il divieto di accendere fuochi all’aperto in periodi di siccità o in giornate con tempo secco e ventoso, trasmesso per radio e TV, si estende anche all’uso di fuochi d’artificio e all’accensione di falò a scopi commemorativi. [2]

[2] Cpv. modificato dal R 5.2.1997; in vigore dal 11.2.1997 - BU 1997, 111.

[3] La responsabilità del Municipio in caso d’incendio di boschi provocato da fuochi d’artificio o falò autorizzati in via d’eccezione ai sensi dell’art. 2 lett. b è retta dall’art. 17 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998.

[3] Art. modificato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 351.

1 Chiunque, senza autorizzazione, usa fuochi di artificio o accende falò a scopi commemorativi è punito con una multa fino a 10'000 franchi. [4]

2 La multa è inflitta dal Municipio secondo gli art. 145 e segg. della legge organica comunale del 10 marzo 1987.

Rapporti al Dipartimento dell’ambiente [5]

[4] Cpv. modificato dal R 5.2.1997; in vigore dal 11.2.1997 - BU 1997, 111.

[5] Adesso Dipartimento del territorio.

Gli agenti di polizia e il personale forestale fanno rapporto al Dipartimento dell’ambiente [6] in caso di uso di fuochi d’artificio e di accensione di falò non autorizzati.

[6] Adesso Dipartimento del territorio.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [7]

Pubblicato nel BU 1990 , 245.

[7] Entrata in vigore: 17 luglio 1990 - BU 1990, 245.

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