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Art. 5 Decreto esecutivo concernente le misure di polizia del fuoco da adottare per i depositi di idrocarburi Decreto esecutivo concernente le misure di polizia del fuoco da adottare per i depositi di idrocarburi

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Art. 5 Decreto esecutivo concernente le misure di polizia del fuoco da adottare per i depositi di idrocarburi

Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e dei decreti esecutivi ed abroga ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

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