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Art. 4 Decreto esecutivo concernente le misure di polizia del fuoco da adottare per i depositi di idrocarburi Decreto esecutivo concernente le misure di polizia del fuoco da adottare per i depositi di idrocarburi

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Art. 4 Decreto esecutivo concernente le misure di polizia del fuoco da adottare per i depositi di idrocarburi

In conformità all’ art. 16 della Legge 5 maggio 1875 le infrazioni alle prescrizioni del presente decreto sono passibili di multa da fr. 5.- a fr. 10’000.- e del ritiro della concessione, riservata la responsabilità penale ed il risarcimento dei danni.

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