Decreto esecutivo concernente le misure di polizia del fuoco da adottare per i depositi di idrocarburi
Indice delle disposizioni (6)
Testo normativo (6 Articoli)
Per la costituzione, l’ ingrandimento ed ogni altro lavoro concernente i depositi di carburanti liquidi viene data forza legale alle disposizioni emanate dall’ u fficio centrale svizzero per l’ importazione di carburanti liquidi (CARBURA) e denominate “Direttive per il deposito di idrocarburi”.
In deroga ed in aggiunta alle direttive della Carbura valgono le disposizioni allegate al presente decreto.
A gara nzia per l’ esecuzione degli obblighi imposti può venire chie sta una cauzione ai sensi dell’ art. 12 della legge 5 maggio 1875.
In conformità all’ art. 16 della Legge 5 maggio 1875 le infrazioni alle prescrizioni del presente decreto sono passibili di multa da fr. 5.- a fr. 10’000.- e del ritiro della concessione, riservata la responsabilità penale ed il risarcimento dei danni.
Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e dei decreti esecutivi ed abroga ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.
I depositi già esistenti dovranno venire conformati al presente decreto nella misura ed entro i termini che saranno stabiliti dal dipartimento delle finanze, comunque al più tardi entro il 31 dicembre 1963.