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Decreto esecutivo concernente le misure di polizia del fuoco da adottare per i depositi di idrocarburi

6 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (6)

Testo normativo (6 Articoli)

Per la costituzione, l’ ingrandimento ed ogni altro lavoro concernente i depositi di carburanti liquidi viene data forza legale alle disposizioni emanate dall’ u fficio centrale svizzero per l’ importazione di carburanti liquidi (CARBURA) e denominate “Direttive per il deposito di idrocarburi”.

In conformità all’ art. 16 della Legge 5 maggio 1875 le infrazioni alle prescrizioni del presente decreto sono passibili di multa da fr. 5.- a fr. 10’000.- e del ritiro della concessione, riservata la responsabilità penale ed il risarcimento dei danni.

Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e dei decreti esecutivi ed abroga ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

I depositi già esistenti dovranno venire conformati al presente decreto nella misura ed entro i termini che saranno stabiliti dal dipartimento delle finanze, comunque al più tardi entro il 31 dicembre 1963.

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