Art. 2 Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri
Art. 2 Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri
[3] 1 Le prestazioni dei membri dei corpi pompieri per lo spegnimento di incendi, allagamenti, incidenti, sinistri vari e per l’intervento in caso di inquinamento per fuoriuscita di liquidi nocivi o nell’ambito della prevenzione, compresi interventi per sopralluoghi e collaudi di impianti di rilevazione d’incendio, sono retribuite con il soldo seguente
a) fr. 84.– all’ora agli ufficiali con il grado di tenente colonnello; [4]
b) fr. 81.– all’ora agli ufficiali con il grado di maggiore; [5]
c) fr. 77.– all’ora agli ufficiali con il grado di capitano, I ten, tenente e quartiermastro; [6]
d) fr. 42.– all’ora ai suff;
e) fr. 35.– all’ora agli appuntati;
f) fr. 32.– all’ora ai pompieri;
g) fr. 19.– per ogni intervento per la stesura del relativo rapporto;
h) fr. 22.– all’ora di supplemento ai suff e appuntati in caso di comando negli interventi;
i) fr. 3.50 all’ora indistintamente per l’uso delle proprie calzature nella lotta contro gli incendi di bosco.
2 Per gli interventi dalle ore 20.00 alle ore 06.00 è assegnato un supplemento di fr. 18.– all’ora.
3 Il tempo effettivo impiegato dev’essere arrotondato alla mezz’ora superiore quando sorpassa i quindici minuti; se esso non supera 1 quarto d’ora dev’essere arrotondato alla mezz’ora inferiore.
4 Per ogni intervento è corrisposto, ai singoli partecipanti, il soldo minimo di un’ora e mezzo.
5 Per la sussistenza, pranzi e cene, vengono versate le indennità previste dal regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011 nei seguenti casi: [7]
– per ogni intervento dopo le 12.00 (comprese), se la partenza non avviene dopo le 13.00;
– per ogni intervento dopo le 18.30 (comprese), se la partenza non avviene dopo le 19.30.
6 Per la colazione fr. 10.– per ogni intervento dopo le 06.00 (comprese), se la partenza non avviene dopo le 07.30.
7 Inoltre per ogni intervento tra le ore 24.00 e le 05.00 (comprese) fr. 18.–.
[3] Art. modificato dal DE 5.5.2021; in vigore dal 7.5.2021 - BU 2021, 151; precedenti modifiche: BU 2003, 328; BU 2008, 235 e 679.
[4] Lett. modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 385.
[5] Lett. modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 385.
[6] Lett. modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 385.
[7] Frase modificata dal DE 7.12.2021; in vigore dal 10.12.2021 - BU 2021, 366.