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Art. 2 Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri

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Art. 2 Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri

[3] 1 Le prestazioni dei membri dei corpi pompieri per lo spegnimento di incendi, allagamenti, incidenti, sinistri vari e per l’intervento in caso di inquinamento per fuoriuscita di liquidi nocivi o nell’ambito della prevenzione, compresi interventi per sopralluoghi e collaudi di impianti di rilevazione d’incendio, sono retribuite con il soldo seguente

a) fr. 84.– all’ora agli ufficiali con il grado di tenente colonnello; [4]

b) fr. 81.– all’ora agli ufficiali con il grado di maggiore; [5]

c) fr. 77.– all’ora agli ufficiali con il grado di capitano, I ten, tenente e quartiermastro; [6]

d) fr. 42.– all’ora ai suff;

e) fr. 35.– all’ora agli appuntati;

f) fr. 32.– all’ora ai pompieri;

g) fr. 19.– per ogni intervento per la stesura del relativo rapporto;

h) fr. 22.– all’ora di supplemento ai suff e appuntati in caso di comando negli interventi;

i) fr. 3.50 all’ora indistintamente per l’uso delle proprie calzature nella lotta contro gli incendi di bosco.

2 Per gli interventi dalle ore 20.00 alle ore 06.00 è assegnato un supplemento di fr. 18.– all’ora.

3 Il tempo effettivo impiegato dev’essere arrotondato alla mezz’ora superiore quando sorpassa i quindici minuti; se esso non supera 1 quarto d’ora dev’essere arrotondato alla mezz’ora inferiore.

4 Per ogni intervento è corrisposto, ai singoli partecipanti, il soldo minimo di un’ora e mezzo.

5 Per la sussistenza, pranzi e cene, vengono versate le indennità previste dal regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011 nei seguenti casi: [7]

– per ogni intervento dopo le 12.00 (comprese), se la partenza non avviene dopo le 13.00;

– per ogni intervento dopo le 18.30 (comprese), se la partenza non avviene dopo le 19.30.

6 Per la colazione fr. 10.– per ogni intervento dopo le 06.00 (comprese), se la partenza non avviene dopo le 07.30.

7 Inoltre per ogni intervento tra le ore 24.00 e le 05.00 (comprese) fr. 18.–.

[3] Art. modificato dal DE 5.5.2021; in vigore dal 7.5.2021 - BU 2021, 151; precedenti modifiche: BU 2003, 328; BU 2008, 235 e 679.

[4] Lett. modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 385.

[5] Lett. modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 385.

[6] Lett. modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 385.

[7] Frase modificata dal DE 7.12.2021; in vigore dal 10.12.2021 - BU 2021, 366.

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