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Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri

9 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (9)

Testo normativo (9 Articoli)

[2]

[2] Art. modificato dal DE 16.5.2017; in vigore dal 19.5.2017 - BU 2017, 135; precedenti modifiche: BU 2003, 328; BU 2008, 235 e 679.

[3] 1 Le prestazioni dei membri dei corpi pompieri per lo spegnimento di incendi, allagamenti, incidenti, sinistri vari e per l’intervento in caso di inquinamento per fuoriuscita di liquidi nocivi o nell’ambito della prevenzione, compresi interventi per sopralluoghi e collaudi di impianti di rilevazione d’incendio, sono retribuite con il soldo seguente

a) fr. 84.– all’ora agli ufficiali con il grado di tenente colonnello; [4]

b) fr. 81.– all’ora agli ufficiali con il grado di maggiore; [5]

c) fr. 77.– all’ora agli ufficiali con il grado di capitano, I ten, tenente e quartiermastro; [6]

d) fr. 42.– all’ora ai suff;

e) fr. 35.– all’ora agli appuntati;

f) fr. 32.– all’ora ai pompieri;

g) fr. 19.– per ogni intervento per la stesura del relativo rapporto;

h) fr. 22.– all’ora di supplemento ai suff e appuntati in caso di comando negli interventi;

i) fr. 3.50 all’ora indistintamente per l’uso delle proprie calzature nella lotta contro gli incendi di bosco.

2 Per gli interventi dalle ore 20.00 alle ore 06.00 è assegnato un supplemento di fr. 18.– all’ora.

3 Il tempo effettivo impiegato dev’essere arrotondato alla mezz’ora superiore quando sorpassa i quindici minuti; se esso non supera 1 quarto d’ora dev’essere arrotondato alla mezz’ora inferiore.

4 Per ogni intervento è corrisposto, ai singoli partecipanti, il soldo minimo di un’ora e mezzo.

5 Per la sussistenza, pranzi e cene, vengono versate le indennità previste dal regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011 nei seguenti casi: [7]

– per ogni intervento dopo le 12.00 (comprese), se la partenza non avviene dopo le 13.00;

– per ogni intervento dopo le 18.30 (comprese), se la partenza non avviene dopo le 19.30.

6 Per la colazione fr. 10.– per ogni intervento dopo le 06.00 (comprese), se la partenza non avviene dopo le 07.30.

7 Inoltre per ogni intervento tra le ore 24.00 e le 05.00 (comprese) fr. 18.–.

[3] Art. modificato dal DE 5.5.2021; in vigore dal 7.5.2021 - BU 2021, 151; precedenti modifiche: BU 2003, 328; BU 2008, 235 e 679.

[4] Lett. modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 385.

[5] Lett. modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 385.

[6] Lett. modificata dal R 8.7.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 385.

[7] Frase modificata dal DE 7.12.2021; in vigore dal 10.12.2021 - BU 2021, 366.

1 Per l’utilizzazione degli automezzi e delle attrezzature in dotazione ai corpi pompieri e per l’esecuzione di piccoli lavori di manutenzione vengono riconosciute le seguenti indennità

a) fr. 1.60 al km per veicoli leggeri durante gli interventi e cts 70 per altri spostamenti;

b) fr. 3.10 al km per veicoli pesanti durante gli interventi e fr. 1.30 per altri spostamenti;

c) fr. 75.– per ora di lavoro effettiva con le pompe dell’autobotte, con la motopompa tipo IV, con l’autoscala e con il natante antinquinamento durante gli interventi;

d) fr. 39.– per ora effettiva con motopompe tipo II e ventilatori a grossa potenza, durante gli interventi;

e) fr. 16.– per ora di lavoro effettiva con i grossi generatori di corrente, piccoli ventilatori a motore e con motopompe tipo I;

f) fr. 9.– per ora di lavoro effettiva con motoseghe, soffiatori e piccoli generatori di corrente;

g) fr. 9.– per ora di lavoro effettiva con macchine lavatubi ed asciugatubi;

h) fr. 3.10 per ora di impiego dell’aggregato spandineutralizzante durante gli interventi;

i) fr. 5.– per ricarica di una bombola di aria compressa;

l) fr. 20.– per ricarica di ogni estintore;

m) fr. 16.– per tubo, per la riparazione e l’adattamento del raccordo; [8]

n) fr. 8.– per il ripristino di un dispositivo polmonare (erogatore); [9]

o) fr. 21 .– per il lavaggio straordinario per singolo capo contaminato della tenuta fuoco urbana in intervento . [10]

2 Per quanto non previsto dal seguente decreto, per prestazioni speciali, valgono le tariffe riconosciute dalla Società svizzera impresari costruttori, Sezione Ticino.

[8] Cpv. modificato dal DE 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 679.

[9] Lett. introdotta dal DE 7.12.2021; in vigore dal 10.12.2021 - BU 2021, 366.

[10] Lett. introdotta dal DE 2.4.2025; in vigore dal 4.4.2025 - BU 2025, 81.

[11] Per la manutenzione del perfetto stato d’esercizio degli automezzi e delle attrezzature di proprietà del Fondo Incendi in dotazione ai Corpi, vengono versate al Comune, al Corpo o al Consorzio, alla fine di ogni anno, le seguenti indennità

a) fr. 1250.– per veicolo leggero a quattro ruote motrici;

b) fr. 1050.– per veicolo leggero come bus e veicolo comando;

c) fr. 1900.– per veicolo pesante;

d) fr. 2500.– per autoscale;

e) fr. 650.– per motopompa;

f) fr. 275.– per generatore di corrente, motopompa tipo 1 e altre piccole macchine con motore a combustione;

g) fr. 120.– per apparecchio per la protezione della respirazione ad aria compressa (controlli);

h) fr. 280.– per apparecchio per la protezione della respirazione a circuito chiuso (controlli).

[11] Art. modificato dal DE 19.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 328.

Resta riservata al Consiglio di Stato la facoltà di stipulare convenzioni particolari per indennità forfetarie da corrispondere ai Corpi pompieri, in particolare per quanto attiene alla manutenzione degli autoveicoli, delle attrezzature ed alla garanzia del servizio per interventi in caso d’inquinamento.

[12] 1 Le riparazioni dei meccanici cantonali, operanti presso l’Officina del corpo pompieri di Lugano, per le riparazioni dei veicoli, aggregati e attrezzi in dotazione ai corpi pompieri, sono retribuite in ragione di fr. 58.– all’ora (uso dell’Officina e piccolo materiale compreso); la fatturazione delle prestazioni deve avvenire sulla base di cartelle di lavoro, da allegare alla fattura.

2 Le prestazioni dei meccanici dei Centri di soccorso per le riparazioni dei propri veicoli, aggregati e attrezzi in dotazione, sono retribuite in ragione di fr. 58.– all’ora (uso dell’Officina e piccolo materiale compreso); la fatturazione delle prestazioni deve avvenire sulla base di cartelle di lavoro, da allegare alla fattura.

3 Per i corpi pompieri di categoria B e C, per semplici riparazioni, eseguite direttamente dal meccanico qualificato del corpo, viene riconosciuta un’indennità di fr. 30.– all’ora, tutto compreso.

4 Per tutti gli altri lavori viene riconosciuta un’indennità di fr. 30.– all’ora indistintamente.

[12] Art. modificato dal DE 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 679.

1 Le indennità ai membri dei corpi pompieri fissate, dagli art. 1, 2, 3 e 6 sono stabilizzate ai punti 105 dell’indice nazionale dei prezzi al consumo; il Dipartimento delle finanze e dell’economia d’intesa con il Dipartimento del territorio è autorizzato ad adeguarle ogni qualvolta l’aumento dell’indice sarà stato di almeno il 10%. [13]

2 Il Dipartimento delle finanze e dell’economia d’intesa con il Dipartimento del territorio, è pure autorizzato ad adeguare le indennità per l’uso dei mezzi meccanici in base al costo del carburante.

[13] Cpv. modificato dal DE 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 679.

[14] 1 In caso di inquinamenti e incidenti chimici il versamento delle indennità ai corpi pompieri, compresi i relativi oneri sociali, e delle spese degli interventi, così come il loro recupero presso i responsabili, è di competenza della Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo.

2 Per gli altri interventi il versamento delle indennità ai corpi pompieri, compresi i relativi oneri sociali, e delle spese, è di competenza dell’Ufficio della difesa contro gli incendi.

Entrata in vigore [15]

[14] Art. modificato dal DE 2.10.2019; in vigore dal 4.10.2019 - BU 2019, 341.

[15] Nota marginale introdotta dal DE 2.10.2019; in vigore dal 4.10.2019 - BU 2019, 341.

Il presente decreto, che abroga quello del 12 dicembre 1990, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con effetto 1° gennaio 1995.

Pubblicato ne l BU 1994 , 654.

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