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Art. 32 Regolamento sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura Regolamento sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura

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Art. 32 Regolamento sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura

1 I pompieri nati negli anni 1938 e precedenti in servizio al 31 dicembre 1997 possono restare in servizio fino alla fine dell’anno in cui compiono il 62esimo anno di età, riservate le disposizioni dell’articolo 10 e 11 del presente regolamento.

2 La nuova organizzazione dei corpi pompieri, come prevista dagli art. 6, 7 e 8 del presente regolamento è subordinata al preavviso degli Ispettori di zona, della Federazione Pompieri Ticino [21] e della Commissione consultiva del Fondo Incendi e dev’essere attuata entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

[21] Cpv. modificato dal R 17.3.2021; in vigore dal 23.3.2021 - BU 2021, 97.

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