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Art. 2 Regolamento sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura Regolamento sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura

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Art. 2 Regolamento sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura

1 Il Dipartimento delle finanze e dell’economia è assistito nell’esecuzione dei compiti che la legge gli affida da una Commissione consultiva composta da 7 membri. Ne fanno parte

- 2 rappresentanti della Federazione Pompieri Ticino , [2]

- 2 rappresentanti dell’Associazione Svizzera d’Assicurazioni,

- 1 rappresentante della Sezione della protezione dell’aria e dell’acqua,

- 1 rappresentante della Sezione forestale,

- 1 rappresentante del Dipartimento delle finanze e dell’economia, che funge da Presidente.

2 L’Associazione Svizzera d’Assicurazioni e la Federazione Pompieri Ticino [3] propongono al Consiglio di Stato i propri rappresentanti.

3 La Commissione è nominata dal Consiglio di Stato ogni quattro anni.

[2] Cpv. modificato dal R 17.3.2021; in vigore dal 23.3.2021 - BU 2021, 97.

[3] Cpv. modificato dal R 17.3.2021; in vigore dal 23.3.2021 - BU 2021, 97.

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