Art. 2 Regolamento sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura Regolamento sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura
Art. 2 Regolamento sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura
1 Il Dipartimento delle finanze e dell’economia è assistito nell’esecuzione dei compiti che la legge gli affida da una Commissione consultiva composta da 7 membri. Ne fanno parte
- 2 rappresentanti della Federazione Pompieri Ticino , [2]
- 2 rappresentanti dell’Associazione Svizzera d’Assicurazioni,
- 1 rappresentante della Sezione della protezione dell’aria e dell’acqua,
- 1 rappresentante della Sezione forestale,
- 1 rappresentante del Dipartimento delle finanze e dell’economia, che funge da Presidente.
2 L’Associazione Svizzera d’Assicurazioni e la Federazione Pompieri Ticino [3] propongono al Consiglio di Stato i propri rappresentanti.
3 La Commissione è nominata dal Consiglio di Stato ogni quattro anni.
[2] Cpv. modificato dal R 17.3.2021; in vigore dal 23.3.2021 - BU 2021, 97.
[3] Cpv. modificato dal R 17.3.2021; in vigore dal 23.3.2021 - BU 2021, 97.