Legge sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI) (LLI)
Indice delle disposizioni (24)
Testo normativo (24 Articoli)
La presente legge regola l'organizzazione, i preparativi e i provvedimenti di lotta contro gli incendi ed i rischi legati ad inquinamenti da idrocarburi, sostanze chimiche, infiammabili ed esplosive.
1 Il Consiglio di Stato esegue i compiti che gli sono affidati dalla presente legge.
2 Esso ha la facoltà di delegare l'esecuzione a terzi.
3 Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza su tutti gli organi preposti all'applicazione della presente legge.
I Municipi attuano i provvedimenti che la legge affida loro.
È vietato ogni atto che costituisca un immediato pericolo d'incendio o di esplosione; in particolare
a) accendere fuochi vicino all'abitato;
b) accendere fuochi all'aperto in periodi di siccità o di tempo ventoso;
c) maneggiare sostanze o merci infiammabili ed esplosivi o tenere materiale da combustione o altre sostanze e oggetti combustibili in luoghi dove il fuoco può facilmente propagarsi;
d) fumare in locali in cui si trovano sostanze e merci facilmente combustibili.
Le norme di prevenzione contro gli incendi e di polizia del fuoco nella costruzione sono regolate dalla legge edilizia.
Le norme di prevenzione contro gli incendi e di polizia del fuoco in materia di idrocarburi sono regolate dalla legislazione in materia di protezione delle acque dall'inquinamento.
Le norme di prevenzione contro gli incendi e di polizia del fuoco in materia di sostanze chimiche e prodotti infiammabili o esplosivi sono regolate dalla legislazione in materia di esplosivi e di protezione dell'ambiente.
Le norme di prevenzione contro gli incendi e di polizia del fuoco nei boschi sono regolate dalla legislazione forestale.
1 L'organizzazione cantonale di lotta contro gli incendi è strutturata nelle seguenti unità: corpi pompieri urbani, corpi pompieri di montagna e squadre di pompieri aziendali. Il Consiglio di Stato può inoltre istituire nuclei di specialisti e squadre ausiliarie.
2 I corpi pompieri urbani intervengono per la protezione di persone, bestiame e beni in tutti i casi d'incendio, sinistri, inondazioni, ecc. che colpiscono le zone abitate e nei casi di inquinamento, in particolare quelli causati da sostanze chimiche, infiammabili o esplosive.
3 I corpi pompieri di montagna intervengono con provvedimenti di prevenzione e di lotta contro gli incendi di boschi e pascoli.
4 Le squadre di pompieri aziendali intervengono con provvedimenti di prevenzione e di lotta contro gli incendi e gli inquinamenti nell'area loro attribuita.
1 I comuni istituiscono e organizzano i Corpi pompieri urbani e di montagna. L'istituzione dei Corpi pompieri urbani e di montagna è subordinata alla ratifica da parte del Consiglio di Stato.
2 Lo scioglimento di un Corpo pompieri urbano o di montagna è deciso dai comuni e deve essere ratificato dal Consiglio di Stato che, per giustificati motivi, può autonomamente decretare lo scioglimento di un Corpo.
3 Il Consiglio di Stato può ordinare l'istituzione e lo scioglimento di squadre antincendio aziendali presso stabilimenti industriali e commerciali, depositi, alberghi, ospedali, case per anziani e altri, che per loro natura sono soggetti a particolari rischi in caso d'incendio o di esplosione.
4 L'istruzione delle squadre aziendali è curata dal corpo pompieri del comprensorio cui le squadre sono subordinate dal profilo operativo.
5 I costi di equipaggiamento e di gestione delle squadre sono a carico dell'azienda.
1 I pompieri urbani e i tecnici del servizio forestale collaborano con i pompieri di montagna nell'istruzione e negli interventi di spegnimento di incendi di bosco.
2 I pompieri urbani di altri comprensori, i pompieri delle squadre aziendali e delle FFS e quelli di montagna collaborano con i corpi incaricati quando le esigenze lo richiedono.
3 I corpi pompieri urbani e i distaccamenti specializzati dell'Esercito e della protezione civile collaborano nei preparativi in vista di un loro impiego in caso di catastrofe o di stato di necessità.
4 In caso di catastrofe o di stato di necessità, si applica la legge sulla protezione della popolazione. Il Consiglio di Stato può stipulare accordi con la Confederazione e con altre organizzazioni, allo scopo di garantire ai corpi pompieri la messa a disposizione di mezzi supplementari in caso di necessità. [1]
[1] Cpv. modificato dalla L 26.2.2007; in vigore dal 1.7.2008 - BU 2008, 312.
1 Il Consiglio di Stato definisce, pianifica e organizza l'istruzione dei pompieri.
2 Le nomine e le promozioni dei pompieri sono di competenza dei comuni, nel rispetto delle direttive emanate dal Consiglio di Stato. Esse diventano effettive con la loro ratifica da parte del Consiglio di Stato.
1 Il Consiglio di Stato stabilisce il comprensorio d'intervento dei corpi pompieri.
2 Esso può ordinare il consorziamento o la stipulazione di convenzioni a livello regionale per l'istituzione dei corpi pompieri urbani e di montagna e per la ripartizione dei relativi oneri.
3 I regolamenti e le convenzioni fra comuni sono sottoposte alla ratifica del Consiglio di Stato.
1 In caso di intervento devono essere rispettate le direttive tecniche della Federazione svizzera dei pompieri e ogni altra norma approvata dal Consiglio di Stato o dalla Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri. [2]
2 In caso di intervento i pompieri hanno diritto di libero accesso a fondi pubblici e privati e sono tenuti ad adottare tutte le misure dettate dalle circostanze.
3 Eventuali danni sono risarciti dal Cantone secondo la stima inappellabile del perito comunale.
[2] Adesso Federazione Pompieri Ticino.
1 Lo Stato assume le spese per lo spegnimento di incendi e per gli interventi in stato di necessità. Esso anticipa pure le spese per specialisti chiamati ad intervenire dai Corpi pompieri per casi che presentano particolari difficoltà tecniche.
2 In caso d'incendio intenzionale o colposo, si procede al recupero delle spese dal responsabile, adeguando la richiesta alle concrete condizioni oggettive e soggettive.
3 Per tutti gli altri interventi le spese sono a carico delle persone a favore delle quali è stato prestato intervento o del richiedente.
4 Le spese sono accertate dal Consiglio di Stato, sulla base di rapporti d'intervento, sentito l'interessato.
5 … [3]
[3] Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 39.
I contributi della Confederazione sono incassati dal Cantone e suddivisi fra Cantone e comuni in base alla ripartizione dei compiti definita dalla presente legge.
1 Il Cantone si assume i compiti e le spese di
a) acquisto e riparazione del materiale, dell'equipaggiamento e dei veicoli di base per i corpi pompieri;
b) infrastruttura di mobilitazione e di allarme;
c) istruzione dei pompieri;
d) coperture assicurative.
2 Il Consiglio di Stato esercita il controllo periodico dello stato di manutenzione del materiale, dell'equipaggiamento e dei veicoli in dotazione ai corpi. Per tale manutenzione può versare, nei limiti dei crediti di preventivo, contributi forfetari differenziati per categoria di corpo.
1 I comuni ed i Consorzi si assumono i compiti e le spese di
a) gestione corrente del corpo e organizzazione d'allarme;
b) picchetto;
c) esercitazioni di allenamento e di istruzione;
d) manutenzione ordinaria del materiale, dell'equipaggiamento e dei veicoli;
e) infrastruttura (caserma, deposito, locali d'istruzione e d'esercizio, officina, reti d'idranti, riserve d'acqua antincendio e piazze d'atterraggio per elicotteri).
2 I comuni provvedono affinché le infrastrutture necessarie alla lotta contro gli incendi siano inserite nei Piani regolatori comunali.
1 Per la prevenzione e la lotta contro gli incendi, il Consiglio di Stato preleva dalle Compagnie di assicurazione contro gli incendi operanti nel Cantone, una tassa annua pari a ct. 5 per ogni mille franchi di valore assicurato.
2 E' costituito un fondo, denominato Fondo incendi, amministrato dal Dipartimento competente e alimentato dai contributi di cui al cpv. 1, con il quale viene assicurato il finanziamento dei compiti previsti dalla presente legge.
3 Il Cantone si assume gli oneri straordinari derivanti da eventi catastrofici o da una eccezionale ondata di incendi di boschi, nella misura in cui non vi si possa far fronte con le disponibilità del Fondo incendi.
[4] Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
[4] Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 39.
1 Gli agenti di polizia cantonale e comunale, i guardiacaccia e pesca e il personale forestale sono tenuti ad informare con rapporto il Municipio e l'Autorità cantonale competente in caso di infrazione agli obblighi della presente legge.
2 Le infrazioni alla presente legge e al regolamento di applicazione sono punite con multa fino a 20’000.-- franchi.
3 La multa è inflitta dal Municipio, dalla Delegazione consortile o dal Consiglio di Stato.
4 Sono applicabili le norme di procedura previste dalla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010. [5]
5 E' riservata l'azione penale.
[5] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.
Il Consiglio di Stato emana il regolamento d'applicazione.
La legge sulla polizia del fuoco del 13 dicembre 1976 è abrogata.
1 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore. [6]
Pubblicata nel BU 1996 , 79.
[6] Entrata in vigore: 1° gennaio 1997 - BU 1996, 79.