Legislator Giurisprudenza & Legislazione
834.360 CH-TI

Art. 7 Decreto esecutivo concernente i provvedimenti d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto Decreto esecutivo concernente i provvedimenti d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto

Apri la fonte ufficiale Atto completo (14 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 7 Decreto esecutivo concernente i provvedimenti d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto

1 Le misure decise in applicazione del presente decreto entrano in vigore a partire dalla data indicata dall’autorità con il comunicato stampa.

2 La durata dei provvedimenti è stabilita in funzione delle circostanze concrete; di principio, essi possono essere abrogati in tutto o in parte al momento di un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche, oppure quando

a) in caso di smog invernale: la soglia di 75 microgrammi per metro cubo come media giornaliera per le polveri sottili PM10 non è più superata;

b) in caso di smog fotochimico estivo: la soglia di 240 microgrammi per metro cubo per l’ozono non è più superata.

3 In ogni caso la durata delle restrizioni al traffico motorizzato non può essere superiore a 8 giorni consecutivi.

4 Il DT coordina la corretta e tempestiva informazione alla popolazione, ai Cantoni e alle Regioni confinanti sull’entrata in vigore dei provvedimenti, come pure sulla loro abrogazione.

Eccezioni per il traffico motorizzato

← Art. 6 Decreto esecutivo concernente i provvedimenti d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto Decreto esecutivo concernente i provvedimenti d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto Art. 8 Decreto esecutivo concernente i provvedimenti d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →