Art. 7 Decreto esecutivo concernente i provvedimenti d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto Decreto esecutivo concernente i provvedimenti d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto
Art. 7 Decreto esecutivo concernente i provvedimenti d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto
1 Le misure decise in applicazione del presente decreto entrano in vigore a partire dalla data indicata dall’autorità con il comunicato stampa.
2 La durata dei provvedimenti è stabilita in funzione delle circostanze concrete; di principio, essi possono essere abrogati in tutto o in parte al momento di un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche, oppure quando
a) in caso di smog invernale: la soglia di 75 microgrammi per metro cubo come media giornaliera per le polveri sottili PM10 non è più superata;
b) in caso di smog fotochimico estivo: la soglia di 240 microgrammi per metro cubo per l’ozono non è più superata.
3 In ogni caso la durata delle restrizioni al traffico motorizzato non può essere superiore a 8 giorni consecutivi.
4 Il DT coordina la corretta e tempestiva informazione alla popolazione, ai Cantoni e alle Regioni confinanti sull’entrata in vigore dei provvedimenti, come pure sulla loro abrogazione.
Eccezioni per il traffico motorizzato