Art. 5 Decreto esecutivo concernente i provvedimenti d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto Decreto esecutivo concernente i provvedimenti d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto
Art. 5 Decreto esecutivo concernente i provvedimenti d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto
1 In presenza della situazione descritta all’art. 4 cpv. 1, su richiesta del DT la polizia cantonale ordina
a) la limitazione di velocità generalizzata sulle autostrade e semiautostrade a 80 km/h;
b) il divieto di sorpasso sulle autostrade e semiautostrade per i veicoli pesanti.
2 Se in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l’esposizione della popolazione la concentrazione media giornaliera di polveri sottili PM10 eccede 100 microgrammi per metro cubo per 2 giorni consecutivi e le previsioni meteorologiche confermano il permanere del fenomeno di stagnazione per almeno i tre giorni successivi, su richiesta del DT la polizia cantonale ordina inoltre il divieto di circolazione stradale per automobili e autofurgoni diesel EURO 3 e inferiori (codici di emissione: B03, B02, B01, B00, A03, A02, A01, A00 oppure senza codice) sulle strade cantonali e comunali all’interno delle aree interessate.