Art. 4 Decreto esecutivo concernente i provvedimenti d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto Decreto esecutivo concernente i provvedimenti d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto
Art. 4 Decreto esecutivo concernente i provvedimenti d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto
1 Se in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l’esposizione della popolazione la concentrazione media giornaliera di polveri sottili PM10 eccede 90 microgrammi per metro cubo e le previsioni meteorologiche confermano il permanere del fenomeno di stagnazione per almeno i tre giorni successivi, il DT può adottare le seguenti misure di riduzione delle emissioni inquinanti l’aria
a) divieto assoluto di fuochi all’aperto;
b) fissazione della temperatura massima a 20°C in tutti gli edifici dell’amministrazione cantonale riscaldati con oli combustibili o con combustibili solidi.
2 Se in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l’esposizione della popolazione la concentrazione media giornaliera di polveri sottili PM10 eccede 120 microgrammi per metro cubo e le previsioni meteorologiche confermano il permanere del fenomeno di stagnazione per almeno i tre giorni successivi, oltre alle misure previste dal cpv. 1, il DT può adottare
a) il divieto d’uso di macchinari, apparecchi e veicoli azionati con carburante diesel sprovvisti di filtro contro il particolato sui cantieri e in ambito agricolo e forestale e di tutti i macchinari con motore a due tempi (soffiatori, decespugliatori, motoseghe, tagliaerba, ecc);
b) il divieto d’uso di combustibile solido (legna, pellet ecc.) per impianti di riscaldamento secondari.