Art. 3 Decreto esecutivo concernente i provvedimenti d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto Decreto esecutivo concernente i provvedimenti d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto
Art. 3 Decreto esecutivo concernente i provvedimenti d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto
1 Durante le prime settimane del mese di ottobre (attivazione dei riscaldamenti), rispettivamente durante le prime settimane del mese di maggio (temperature massime giornaliere attorno ai 25°C), il Dipartimento del territorio (in seguito DT), emana informazioni preventive alla popolazione in favore della riduzione delle emissioni inquinanti l’aria.
2 Il DT emana raccomandazioni alla popolazione in favore della riduzione delle emissioni inquinanti l’aria, quando in almeno due stazioni di misurazione rappresentative per l’esposizione della popolazione
a) in caso di smog invernale: la concentrazione media giornaliera di polveri sottili PM10 eccede 75 microgrammi per metro cubo;
b) in caso di smog estivo: la concentrazione media oraria di ozono eccede 180 microgrammi per metro cubo.
3 L’adozione dei provvedimenti giusta gli art. 4, 5 e 6 è accompagnata da una capillare informazione alla popolazione attraverso i canali usuali e con eventuali altre indicazioni esposte al pubblico.
Misure di carattere ambientale in caso
di smog invernale (polveri sottili, PM 10)