Art. 2 Decreto esecutivo concernente i provvedimenti d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto Decreto esecutivo concernente i provvedimenti d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto
Art. 2 Decreto esecutivo concernente i provvedimenti d’urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto
Possono essere adottati i seguenti provvedimenti
a) informazione e raccomandazioni alla popolazione;
b) misure di carattere ambientale
1. divieto assoluto di fuochi all’aperto;
2. fissazione della temperatura massima a 20°C in tutti gli edifici dell’amministrazione cantonale riscaldati con oli combustibili o con combustibili solidi;
3. divieto d’uso di macchinari, apparecchi e veicoli azionati con carburante diesel sprovvisti di filtro contro il particolato sui cantieri e in ambito agricolo e forestale e di tutti i macchinari con motore a due tempi (soffiatori, decespugliatori, motoseghe, tagliaerba, ecc);
4. divieto d’uso di combustibile solido (legna, pellet ecc.) per impianti di riscaldamento secondari;
c) restrizioni al traffico motorizzato
1. limitazione della velocità generalizzata su autostrade e semiautostrade a 80 km/h;
2. divieto di sorpasso per i veicoli pesanti su autostrade e semiautostrade;
3. divieto di circolazione per automobili e autofurgoni diesel EURO 3 e inferiori (codici di emissione: B03, B02, B01, B00, A03, A02, A01, A00 oppure senza codice) sulle strade cantonali e comunali.
Informazione e raccomandazioni alla popolazione