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Art. 2 RSS Regolamento concernente la protezione dagli stimoli sonori nell’ambito di manifestazioni (RSS)

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Art. 2 RSS

1 Per manifestazione ai sensi del presente regolamento si intende ogni evento aperto al pubblico, ricorrente o occasionale, durante il quale il pubblico è esposto a stimoli sonori amplificati per via elettroacustica, che

a) si tiene in locali notturni, discoteche o piano bar, ai sensi della legislazione in materia di esercizi pubblici, o nelle sale cinematografiche;

b) si svolge all’interno di edifici o di costruzioni fisse o mobili (esercizi pubblici, sale da concerti, capannoni, tendoni, ecc.) oppure all’aperto.

2 È considerato organizzatore ai sensi del presente regolamento

a) per le manifestazioni di cui al capoverso 1 lettera a il gerente del locale e/o il beneficiario di un permesso speciale rilasciato in virtù della legislazione in materia di esercizi pubblici o il titolare della sala cinematografica;

b) per le altre manifestazioni (cpv. 1 lett. b) colui che richiede all’autorità competente un’autorizzazione per la manifestazione.

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