Art. 2 RSS Regolamento concernente la protezione dagli stimoli sonori nell’ambito di manifestazioni (RSS)
Art. 2 RSS
1 Per manifestazione ai sensi del presente regolamento si intende ogni evento aperto al pubblico, ricorrente o occasionale, durante il quale il pubblico è esposto a stimoli sonori amplificati per via elettroacustica, che
a) si tiene in locali notturni, discoteche o piano bar, ai sensi della legislazione in materia di esercizi pubblici, o nelle sale cinematografiche;
b) si svolge all’interno di edifici o di costruzioni fisse o mobili (esercizi pubblici, sale da concerti, capannoni, tendoni, ecc.) oppure all’aperto.
2 È considerato organizzatore ai sensi del presente regolamento
a) per le manifestazioni di cui al capoverso 1 lettera a il gerente del locale e/o il beneficiario di un permesso speciale rilasciato in virtù della legislazione in materia di esercizi pubblici o il titolare della sala cinematografica;
b) per le altre manifestazioni (cpv. 1 lett. b) colui che richiede all’autorità competente un’autorizzazione per la manifestazione.