Cantone Ticino 833.200
Indice delle disposizioni (14)
Testo normativo (14 Articoli)
Nell’ambito dell’ applicazione della legislazione federale e cantonale sulla protezione delle acque sono soggetti al pagamento di una tassa
a) i collaudi degli impianti esistenti e di quelli nuovi, da eseguirsi al momento della installazione , dopo ogni modifica o dopo un’ eventuale revisione periodica;
b) il rilascio di autorizzazioni a ditte spe cializzate per la raccolta o l’ eliminazione di rifiuti speciali solidi, liquidi, fangosi o gassosi, per la pulizia e la manutenzione di impianti di pretrattamento, di depurazione o di evacuazione e per la revisione periodica degli impianti;
c) il rilascio di permessi da parte del Dipartimento competente (detto qui di seguito Dipartimento) o del Servizio tecnico;
d) le analisi effettuate dal Laboratorio del Servizio tecnico.
1 Il Dipartimento o il Servizio t ecnico fatturano a carico dell’ interessato le spese relative a
a) i controlli effettuati nell’ esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza; sono fatturate unicamente le spese relative ai controlli che hanno permesso di accertare una situazione non conforme alle vigenti disposizioni legali o tecniche o ai piani approvati;
b) le perizie specialistiche che si rendon o indispensabili per l’ esa me di una domanda tendente all’ ottenimento di un permesso.
2 Il Dipartimento o il Servizio tecnico possono fatturare le spese relative a interventi di funzionari che prestano opera di consulenza o di assistenza nei casi previsti dalla legge.
1 Il Consiglio di Stato stabilisce mediante decreto esecutivo le t asse per i collaudi di cui all’ art. 1 lett. a) del presente decreto.
2 L’ ammontare delle singole ta sse è fissato in funzione dell’importanza dell’ impianto, ritenuto un massimo di fr. 1’000.--.
3 Per il collaudo di depositi industriali o commerciali di sostanze nocive per le acque di capacità superiore a 50’000 litri , come pure di altri impianti particolari, vengono conteggiate le spese effettive di collaudo.
4 La tassa, rispettivamente le spese sono dovute anche in caso di esito negativo del collaudo e sono a carico del proprietario dell’ impianto.
a [3] Per ogni revisione di impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque, il Servizio tecnico riscuote dalla ditta esecutrice una tassa di fr. 10.--.
[3] Art. introdotto dalla L 24.6.1997; in vigo re dal 1.1.1998 - BU 1997, 447.
1 Il rilascio di permessi giusta l’ art. 1 lett. c) del presente decreto è soggetto al pagamento di una tassa di cancelleria variabile da fr. 10.-- a fr. 500.--.
2 Nel determinare l’ ammontare della tassa si terrà in specie conto dell’ importanza dei lavori e della complessità della pratica.
3 La tassa è dovuta dal titolare del permesso.
Tutte le analisi effettuate dal laboratorio del Servizio tecnico sono fatturate in base ad un tariffario elaborato dal Consiglio di Stato.
1 I controlli giusta l’ art. 2 cpv. 1 lett. a) ed i collaudi giusta l’ art. 3 cpv. 3 del presente decreto sono fatturati in base al tempo impiegato; l’ importo è maggiorato dalle spese di trasferta e di vitto.
2 Le spese sono a carico del proprietario dell’ impianto oggetto del controllo.
1 Per l’ allestimento de lle perizie di cui all’ art. 2 cpv. 1 lett. b) del presente decreto il Dipartimento o il Servizio tecnico fanno capo a specialisti di lo ro fiducia o a funzionari dell’ Amministrazione.
2 Le spese della perizia sono a carico del titolare del permesso. Esse sono calcolate secondo le tariffe SIA, se esegu ite da specialisti esterni all’Amministrazione o come all’ art. 10 del presente decreto se eseguite da funzionari dell’ Amministrazione. Ad esse si aggiungono eventuali altre spese effettive.
1 Le prestazioni di funzionari per gli interventi di cui all’ art. 2 cpv. 2 del presente dec reto sono conteggiate come all’ art. 7.
2 Le spese sono a carico di chi ha richiesto o provocato l’ intervento.
1 Per la fatturazione delle prestazioni orarie sono a pplicabili le seguenti tariffe
a)
funzionario con titolo accademico
fr. 70.--
b)
funzionario e ingegnere tecnico
fr. 50.--
c)
disegnatore e assistente
fr. 35.--
d)
operaio specializzato e laboratorista
fr. 30.--
2 Le indennità di trasferta, vitto, pernottamento e per missioni fuori orario di lavoro sono calcolate conformemente al decreto esecutivo che regola le indennità per viaggi di servizio del 20 gennaio 1982.
3 Il Consiglio di Stato può adattare al rincaro le tariffe di cui al cpv. 1 sulla base dell’aumento dell’ indice nazionale dei prezzi al consumo (indice settembre 1977 = 100).
Le tariffe previste all’ articolo precedente sono applicabili ad ogni intervento di funzionari del Dipartimento o del Servizio tecnico previsto da altre leggi o decreti ed a ogni intervento in esecuzione di misure o decisioni coattive.
Le tasse di cui all’ art. 4 cpv. 1 sono dovute anche dal le ditte già in possesso di un’autorizzazione al momento dell’ entrata in vigore del presente decreto.
a [4] Contro le decisioni in materia di tasse è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
[4] Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 37.
Decorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [5]
Pubblicat a nel BU 1982 , 113.
[5] Entrata in vigore: 11 maggio 1982 - BU 19 82, 113.