Cantone Ticino 833.150
Indice delle disposizioni (15)
Testo normativo (15 Articoli)
1 Il presente regolamento disciplina sia i preparativi e l’organizzazione dell’allarme sia l’intervento in caso di incidente chimico.
2 Per incidenti chimici si intendono eventi che coinvolgono sostanze che possono mettere in pericolo la salute o l’incolumità della popolazione o minacciare l’ambiente.
3 Quando l’evento assume dimensioni di catastrofe è applicabile la legge sulla protezione della popolazione del 26 febbraio 2007. Il presente regolamento è applicabile sussidiariamente. [2]
4 Valgono, per il resto, le disposizioni contenute nella legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 5 febbraio 1996. [3]
[2] Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 73.
[3] Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 73.
Il Dipartimento del Territorio (in seguito Dipartimento), in collaborazione con i Dipartimenti delle istituzioni e delle finanze e dell’economia, organizza i preparativi e il servizio d’allarme e di intervento in caso di incidente chimico.
1 Il Dipartimento delega alla Federazione cantonale ticinese dei Corpi pompieri (in seguito Federazione), secondo le modalità e nei limiti stabiliti da una convenzione tra la Federazione stessa e il Consiglio di Stato, il compito di organizzare l’intervento dei Corpi pompieri in caso di incidente chimico.
2 L’istruzione è assicurata dalla Federazione con l’aiuto dei servizi tecnici cantonali.
1 Il Cantone provvede all’acquisto e alla manutenzione del materiale di base per la lotta agli incidenti chimici in dotazione dei Corpi pompieri.
2 I Comuni devono mettere a disposizione le infrastrutture necessarie, in particolare le autorimesse e i magazzini, per la custodia e la manutenzione del materiale.
In caso di incidente o presunto incidente chimico, deve essere avvisata immediatamente la Polizia cantonale, che prende le necessarie misure d’urgenza.
1 In caso di incidente chimico la direzione dell’intervento è assunta dal responsabile del Centro di soccorso chimico o, fino al suo arrivo, dal responsabile del Centro di soccorso del settore.
2 Il capo intervento può avvalersi della collaborazione di esperti dell’amministrazione e di specialisti esterni.
1 Durante l’incidente, il capo intervento è responsabile dell’informazione della popolazione, che avviene tramite la Polizia cantonale.
2 Le informazioni tecniche circa le cause, lo svolgimento e le conseguenze dell’incidente sono rilasciate dal Dipartimento.
1 Il capo intervento è responsabile del risanamento, in collaborazione con i diversi enti interessati.
2 Quando il risanamento richiede l’intervento di specialisti, la direzione è assunta da un funzionario del Dipartimento, in collaborazione con il Centro di soccorso chimico e gli altri enti interessati.
3 Il materiale asportato quale misura di risanamento è smaltito secondo le direttive del Dipartimento.
1 L’inchiesta sulle cause e le responsabilità dell’incidente è svolta dalla Polizia cantonale in collaborazione, se del caso, con il Dipartimento ed il centro di soccorso chimico.
2 Copia del rapporto d’inchiesta deve essere inviata all’Autorità giudiziaria ed al Dipartimento.
1 Le spese d’intervento sono a carico dei perturbatori.
2 Quando il responsabile non è domiciliato in Svizzera, la Sezione o la Polizia cantonale possono pretendere dall’obbligato un deposito cauzionale oppure un’altra garanzia adeguata a copertura delle presumibili spese di intervento e di risanamento.
3 È impregiudicata ogni azione civile e/o penale.
1 I costi dell’intervento sono addebitati con decisione della Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo . [4]
2 Scaduto il termine di pagamento può essere prelevato un interesse di mora annuo del 5%.
[4] Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 73; precedente modifica: BU 2019, 341.
1 Le prestazioni dei Corpi pompieri sono indennizzate conformemente al decreto esecutivo che stabilisce le indennità per gli interventi dei Corpi pompieri.
2 Le tasse e le spese computabili sono fissate nel tariffario per le prestazioni in materia ambientale emanato dalla Divisione ambiente del Dipartimento del territorio. [5]
3 Le prestazioni di consulenti esterni e di altri enti o ditte chiamati ad intervenire sono indennizzate secondo le tariffe a regia di categoria.
4 Le prestazioni della p olizia sono fatturate in base al tariffario del regolamento concernente le tasse per prestazioni della polizia cantonale del 29 settembre 2016. [6]
[5] Cpv. modificato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 451.
[6] Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 73.
1 L’impiego di veicoli e/o natanti è fatturato come segue
b. natante veloce fr. 130.- per un intervento della durata fino a 1 ora e mezza. In seguito per ogni ulteriore ora d’impiego o frazione fr. 80.-;
c. veicolo di soccorso chimico, da fr. 500.- a fr. 1’000.- per un intervento della durata fino a 1 ora e mezza a dipendenza del materiale impiegato. In seguito per ogni ulteriore ora d’impiego o frazione da fr. 300.- a fr. 600.- a dipendenza del materiale impiegato.
2 Per la posa di barriere galleggianti è dovuta la seguente tariffa
a. fino a ml 50, fr. 390.-;
b. per ogni ulteriore 50 ml o frazione, fr. 130.-.
3 Per l’impiego del materiale assorbente è dovuto un importo da fr. 35.- a fr. 100.- il sacco, a dipendenza del tipo di materiale utilizzato.
4 L’altro materiale di consumo in dotazione come pure il materiale danneggiato da sostituire, è fatturato al prezzo d’acquisto.
5 Le spese di eliminazione del materiale asportato quale misura di risanamento sono conteggiate in base alle tariffe vigenti.
[7] Per ogni intervento è prelevata una tassa da franchi 100.-- a franchi 500.--.
[7] Art. modificato dal R 2.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 407.
1 È abrogato il decreto esecutivo per l’organizzazione dell’allarme e dell’intervento in caso di inquinamento con idrocarburi e altri materiali nocivi per le acque e per il conteggio delle spese degli interventi dello Stato del 20 marzo 1984.
2 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino dopo l’approvazione federale [8] , ed entra immediatamente in vigore. [9]
Pubblicato nel BU 1995 , 299.
[8] Approvazione federale: 26 maggio 1995.
[9] Entrata in vigore: 9 giugno 1995 - BU 1995, 299.