Cantone Ticino 833.140
Indice delle disposizioni (14)
Testo normativo (14 Articoli)
[5] I Comuni sono tenuti ad allestire ed a tenere a giorno
a) il catasto comunale dei piccoli serbatoi e dei serbatoi di media grandezza che servono al deposito di idrocarburi o altri liquidi nocivi alle acque (in seguito detto catasto) redatto secondo le disposizioni del Dipartimento della sanità e della socialità ;
b) il relativo piano di situazione comunale ove siano indicati i limiti delle zone di protezione S, A, B e C.
[5] Art. modificato dal DE 12.3.2002 ; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
1 I piccoli serbatoi sono contenitori la cui capacità utile è superiore a 400 litri e raggiunge 2’000 litri al massimo.
2 I serbatoi di media grandezza sono contenitori la cui capacità utile supera 2’000 litri , fino a
500’000 litri al massimo.
Le zone di protezione S, A, B e C sono quelle definite agl i articoli 9, 10, 11 e 12 dell’ OFLiq.
1 Il catasto è costituito dalla raccolta dei dati che definiscono le caratteristiche di ogni singolo serbatoio e del piano di situazione comunale.
2 I dati dei serbatoi sono quelli indicati agli ar ticoli 28 e 31 dell’ OFLiq.
Il piano di situazione è costituito da una mappa del territorio comunale, in scala da 1:500 a 1: 2’ 000, sulla quale è riportata l’ ubicazione di ogni singolo serbatoio e la delimitazione delle zone di protezione S, A, B e C.
I Co muni sono tenuti ad affidare l’ allestimento del catasto e del relativo piano di situazione a persona competente, il cui nominativo deve essere comunicato al Dip artimento entro 60 giorni dall’ entrata in vigore del presente decreto.
Il Dipartimen to può imporre coattivamente l’ esecuzion e dei provvedimenti di cui all’ art. 6 ed eseguirli a spese di chi vi sia tenuto.
I tempi per la raccolta dei dati de l catasto sono stabiliti, dall’ entrata in vigore del presente decreto, come segue
a) Comuni con meno di 100 case abitate, entro 6 mesi;
b) Comuni con 100 fino a 300 case abitate, entro 8 mesi;
c) Comuni con 300 fino a 600 case abitate, entro 10 mesi;
d) Comuni con 600 fino a 900 case abitate, entro 12 mesi;
e) Comuni con più di 900 case abitate, entro 14 mesi.
Nei termini previsti all’ articolo precedente i Comuni forniscono al Dipartimento i dati relativi ai serbatoi ubicati sul proprio territorio valendosi di appositi questionari messi a disposizione dall’ Autorità cantonale.
Il Dipartimento pro vvede alla registrazione e all’ elaborazione dei dati forniti dai Comuni.
1 Le singole disposizioni concernenti la revisione e i lavori di aggiornamento dei serbatoi ed i relativi termini di esecuzione sono emanati dal Dipartimento sulla scor ta degli articoli 36 e 51 dell’Ordinanza contro l’ inquinamento delle acque con liquidi nocivi del 19 giugno 1972.
2 Una copia delle disposizioni di revisione è inviata al proprietario dell’ impianto e al Municipio interessato.
3 Una copia delle disposizioni dei lavori di aggiornamento è inviata al proprietario, al Municipio interessato e alla ditta che ha effettuato la revisione del serbatoio.
1 Il Dipartimento in collaborazione con i Municipi controlla a che le revisioni e i lavori di aggiornamento dei serb atoi siano eseguiti a regola d’ arte.
2 Un rapporto sullo stato di ogni singolo serbatoio e delle sue installazioni annesse, a lavori di aggiornamento ultimati, sarà redatto su appositi formu lari messi a disposizione dell’ autorità cantonale.
Con il presente decreto sono abrogati gli articoli 6, 7, 9, 10, 11 e 12 del Decreto esecutivo sul la protezione delle acque dall’ inquinamento da idrocarburi o altri liquidi nocivi in deposito del 23 febbraio 1971.
Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, dopo l’ approvazione del Consiglio federale.
Approvato il 12 agosto 1974 dal Consiglio federale ai se nsi dell’ articolo 5 cpv. 4 della Legge fe derale 8 ottobre 1971 contro l’ inquinamento delle acque [6] .
Pubblicato nel BU 1974 , 243.
[6] Ora LF del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc).