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Cantone Ticino 833.140

14 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (14)

Art. 1 Decreto esecutivo relativo all’allestimento del catasto dei piccoli serbatoi e dei serbatoi di media grandezza che servono al deposito di idrocarburi o altri liquidi nocivi alle acque ed alla loro revisione Art. 2 Decreto esecutivo relativo all’allestimento del catasto dei piccoli serbatoi e dei serbatoi di media grandezza che servono al deposito di idrocarburi o altri liquidi nocivi alle acque ed alla loro revisione Art. 3 Decreto esecutivo relativo all’allestimento del catasto dei piccoli serbatoi e dei serbatoi di media grandezza che servono al deposito di idrocarburi o altri liquidi nocivi alle acque ed alla loro revisione Art. 4 Decreto esecutivo relativo all’allestimento del catasto dei piccoli serbatoi e dei serbatoi di media grandezza che servono al deposito di idrocarburi o altri liquidi nocivi alle acque ed alla loro revisione Art. 5 Decreto esecutivo relativo all’allestimento del catasto dei piccoli serbatoi e dei serbatoi di media grandezza che servono al deposito di idrocarburi o altri liquidi nocivi alle acque ed alla loro revisione Art. 6 Decreto esecutivo relativo all’allestimento del catasto dei piccoli serbatoi e dei serbatoi di media grandezza che servono al deposito di idrocarburi o altri liquidi nocivi alle acque ed alla loro revisione Art. 7 Decreto esecutivo relativo all’allestimento del catasto dei piccoli serbatoi e dei serbatoi di media grandezza che servono al deposito di idrocarburi o altri liquidi nocivi alle acque ed alla loro revisione Art. 8 Decreto esecutivo relativo all’allestimento del catasto dei piccoli serbatoi e dei serbatoi di media grandezza che servono al deposito di idrocarburi o altri liquidi nocivi alle acque ed alla loro revisione Art. 9 Decreto esecutivo relativo all’allestimento del catasto dei piccoli serbatoi e dei serbatoi di media grandezza che servono al deposito di idrocarburi o altri liquidi nocivi alle acque ed alla loro revisione Art. 10 Decreto esecutivo relativo all’allestimento del catasto dei piccoli serbatoi e dei serbatoi di media grandezza che servono al deposito di idrocarburi o altri liquidi nocivi alle acque ed alla loro revisione Art. 11 Decreto esecutivo relativo all’allestimento del catasto dei piccoli serbatoi e dei serbatoi di media grandezza che servono al deposito di idrocarburi o altri liquidi nocivi alle acque ed alla loro revisione Art. 12 Decreto esecutivo relativo all’allestimento del catasto dei piccoli serbatoi e dei serbatoi di media grandezza che servono al deposito di idrocarburi o altri liquidi nocivi alle acque ed alla loro revisione Art. 13 Decreto esecutivo relativo all’allestimento del catasto dei piccoli serbatoi e dei serbatoi di media grandezza che servono al deposito di idrocarburi o altri liquidi nocivi alle acque ed alla loro revisione Art. 14 Decreto esecutivo relativo all’allestimento del catasto dei piccoli serbatoi e dei serbatoi di media grandezza che servono al deposito di idrocarburi o altri liquidi nocivi alle acque ed alla loro revisione

Testo normativo (14 Articoli)

[5] I Comuni sono tenuti ad allestire ed a tenere a giorno

a) il catasto comunale dei piccoli serbatoi e dei serbatoi di media grandezza che servono al deposito di idrocarburi o altri liquidi nocivi alle acque (in seguito detto catasto) redatto secondo le disposizioni del Dipartimento della sanità e della socialità ;

b) il relativo piano di situazione comunale ove siano indicati i limiti delle zone di protezione S, A, B e C.

[5] Art. modificato dal DE 12.3.2002 ; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

1 I piccoli serbatoi sono contenitori la cui capacità utile è superiore a 400 litri e raggiunge 2’000 litri al massimo.

2 I serbatoi di media grandezza sono contenitori la cui capacità utile supera 2’000 litri , fino a

500’000 litri al massimo.

1 Il catasto è costituito dalla raccolta dei dati che definiscono le caratteristiche di ogni singolo serbatoio e del piano di situazione comunale.

2 I dati dei serbatoi sono quelli indicati agli ar ticoli 28 e 31 dell’ OFLiq.

Il piano di situazione è costituito da una mappa del territorio comunale, in scala da 1:500 a 1: 2’ 000, sulla quale è riportata l’ ubicazione di ogni singolo serbatoio e la delimitazione delle zone di protezione S, A, B e C.

I Co muni sono tenuti ad affidare l’ allestimento del catasto e del relativo piano di situazione a persona competente, il cui nominativo deve essere comunicato al Dip artimento entro 60 giorni dall’ entrata in vigore del presente decreto.

I tempi per la raccolta dei dati de l catasto sono stabiliti, dall’ entrata in vigore del presente decreto, come segue

a) Comuni con meno di 100 case abitate, entro 6 mesi;

b) Comuni con 100 fino a 300 case abitate, entro 8 mesi;

c) Comuni con 300 fino a 600 case abitate, entro 10 mesi;

d) Comuni con 600 fino a 900 case abitate, entro 12 mesi;

e) Comuni con più di 900 case abitate, entro 14 mesi.

Nei termini previsti all’ articolo precedente i Comuni forniscono al Dipartimento i dati relativi ai serbatoi ubicati sul proprio territorio valendosi di appositi questionari messi a disposizione dall’ Autorità cantonale.

1 Le singole disposizioni concernenti la revisione e i lavori di aggiornamento dei serbatoi ed i relativi termini di esecuzione sono emanati dal Dipartimento sulla scor ta degli articoli 36 e 51 dell’Ordinanza contro l’ inquinamento delle acque con liquidi nocivi del 19 giugno 1972.

2 Una copia delle disposizioni di revisione è inviata al proprietario dell’ impianto e al Municipio interessato.

3 Una copia delle disposizioni dei lavori di aggiornamento è inviata al proprietario, al Municipio interessato e alla ditta che ha effettuato la revisione del serbatoio.

1 Il Dipartimento in collaborazione con i Municipi controlla a che le revisioni e i lavori di aggiornamento dei serb atoi siano eseguiti a regola d’ arte.

2 Un rapporto sullo stato di ogni singolo serbatoio e delle sue installazioni annesse, a lavori di aggiornamento ultimati, sarà redatto su appositi formu lari messi a disposizione dell’ autorità cantonale.

Con il presente decreto sono abrogati gli articoli 6, 7, 9, 10, 11 e 12 del Decreto esecutivo sul la protezione delle acque dall’ inquinamento da idrocarburi o altri liquidi nocivi in deposito del 23 febbraio 1971.

Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, dopo l’ approvazione del Consiglio federale.

Approvato il 12 agosto 1974 dal Consiglio federale ai se nsi dell’ articolo 5 cpv. 4 della Legge fe derale 8 ottobre 1971 contro l’ inquinamento delle acque [6] .

Pubblicato nel BU 1974 , 243.

[6] Ora LF del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc).

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