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Cantone Ticino 833.130

17 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (17)

Art. 1 Decreto esecutivo sulla protezione delle acque dall’inquinamento da idrocarburi o altri liquidi nocivi in deposito Art. 2 Decreto esecutivo sulla protezione delle acque dall’inquinamento da idrocarburi o altri liquidi nocivi in deposito Art. 3 Decreto esecutivo sulla protezione delle acque dall’inquinamento da idrocarburi o altri liquidi nocivi in deposito Art. 4 Decreto esecutivo sulla protezione delle acque dall’inquinamento da idrocarburi o altri liquidi nocivi in deposito Art. 5 Decreto esecutivo sulla protezione delle acque dall’inquinamento da idrocarburi o altri liquidi nocivi in deposito Art. 6 Decreto esecutivo sulla protezione delle acque dall’inquinamento da idrocarburi o altri liquidi nocivi in deposito Art. 7 Decreto esecutivo sulla protezione delle acque dall’inquinamento da idrocarburi o altri liquidi nocivi in deposito Art. 8 Decreto esecutivo sulla protezione delle acque dall’inquinamento da idrocarburi o altri liquidi nocivi in deposito Art. 9 Decreto esecutivo sulla protezione delle acque dall’inquinamento da idrocarburi o altri liquidi nocivi in deposito Art. 10 Decreto esecutivo sulla protezione delle acque dall’inquinamento da idrocarburi o altri liquidi nocivi in deposito Art. 11 Decreto esecutivo sulla protezione delle acque dall’inquinamento da idrocarburi o altri liquidi nocivi in deposito Art. 12 Decreto esecutivo sulla protezione delle acque dall’inquinamento da idrocarburi o altri liquidi nocivi in deposito Art. 13 Decreto esecutivo sulla protezione delle acque dall’inquinamento da idrocarburi o altri liquidi nocivi in deposito Art. 14 Decreto esecutivo sulla protezione delle acque dall’inquinamento da idrocarburi o altri liquidi nocivi in deposito Art. 15 Decreto esecutivo sulla protezione delle acque dall’inquinamento da idrocarburi o altri liquidi nocivi in deposito Art. 16 Decreto esecutivo sulla protezione delle acque dall’inquinamento da idrocarburi o altri liquidi nocivi in deposito Art. 17 Decreto esecutivo sulla protezione delle acque dall’inquinamento da idrocarburi o altri liquidi nocivi in deposito

Testo normativo (17 Articoli)

[3] [4] 1 Il Dipartimento d ella sanità e della socialità a llestisce il piano d’ azzonamento (carta delle zone) del territorio cantonale per la protezione delle acque s uperficiali e sotterranee dall’ inquinamento da idrocarburi o altri liquidi nocivi in deposito secondo le Prescrizioni tecniche federali sui depositi di liquidi (in seguito dette PTF) e ne cura l’ aggiornamento.

[3] Dipartimento competente è dal 1° ma ggio 1976 il Dipartimento dell’Ambiente - BU 1976, 81.

[4] Art. modificato dal DE 12.3.2002 ; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

1 Le domande di modif icazione del piano cantonale d’ azzonamento da parte di enti pubblici e di privati devono essere presentate al Dipartimento con la necessaria documentazione, in particolare con rapporti geologici, risultati di sondaggi e di ricerche sotterranee i cui oneri sono a carico del richiedente.

2 Il Consiglio di Stato decide le domande di modif icazione del piano cantonale d’azzonamento, sentito l’ avviso del Dipartimento.

1 La costruzione di gran di depositi di idrocarburi e d’ altri l iquidi nocivi per le acque e l’ adeguamento delle istallazioni dei grandi depositi esistenti devono avvenire in conformità delle PTF.

2 La Sezione protezione acque ed aria del Dipartimento specifica le misure da prendersi in applicazione delle PTF e fissa adeguati termini d’ attuazione dei provvedimenti stessi.

In prossimità di prese d’ acqua sotterranee e di sorgenti, nella relativa zona di protezione speciale contrassegnata sulla carta delle zone, e nella fascia littorale dei laghi per una larghezza di 500 m dalla linea corrispondente al livello medio dello specchio d’ acqua, così definita nella legge sulla delimitazione delle acque pubbliche e la protezione delle rive dei laghi del 20 novembre 1961, non è ammessa l’ istallazione di gran di depositi di idrocarburi o d’ altri liquidi nocivi per le acque.

1 La suddivisione delle zone di protezione speciali in aree di protezione per pozzi (Zone I, II e III secondo la norma ORL-ETH 516 021, 1968) incombe ai proprietari della captazione che possono chiedere la collaborazione tecnica della Sezione protezione acque ed ari a, del Laboratorio cantonale d’ igiene e della Sezione bonifiche fondiarie e catasto.

2 Il Dipartimento può obbligare i proprietari della captazione e delimitare aree di protezione per pozzi entro la zona di protezione speciale isti tuita con il piano cantonale d’ azzonamento.

La revisione delle istallazioni dei grand i depositi d’idrocarburi o d’ altri liquidi nocivi per le acque deve avvenire, a spese dei proprietari, nei modi e nei termini fissati dalla Sezione protezione acque ed aria.

... [10]

Residui d’ idrocarburi

[10] Art. abrogato dall’ art. 13 d el DE 14.5.1974 - BU 1974, 243.

I residui d’idrocarburi o d’ altre sostanze nocive per le acque, raccolti durante le revisioni, devono essere consegnati allo speciale centro di distruzione indicato dalla Sezione protezione acque ed aria.

1 I posti di travaso di idrocarburi o d’ altri liquidi nocivi per le acque devono essere dotati dei dispositivi di sicurezza e di protezione conformi alle PTF.

2 La Sezione protezione acque ed aria specifica le misure da prendersi in applicazione delle PTF e stabilisce adeguati termini d’ attuazione dei provvedimenti stessi.

Le ditte che praticano trasporti e riempimenti di depositi e serbatoi con idrocarburi o altri liquidi nocivi per le acque devono dare severe istruzioni al personale che effettua tali operazioni, perché siano evitate perdite durante i trasporti, i travasi e i riempimenti.

I contravventori sono puniti con la multa secondo l’ art. 15 della Legge federale sul la protezione delle acque dall’ inqu inamento del 16 marzo 1955 e l’ art. 30 della relativa Legge d’ applicazione del 21 aprile 1965.

1 Questo decreto abroga e sostituisce il decreto esecutivo per la creazione di zone di stretta vigilanza sulla posa e la costruzione di serbatoi per olii combustibili e carburanti, nonché altri liquidi pericolosi per le falde acquifere del sottosuolo del 23 febbraio 1962.

2 Esso entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Pubblicato nel BU 1971 , 105.

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