Cantone Ticino 833.120
Indice delle disposizioni (12)
Testo normativo (12 Articoli)
Il regolamento del le canalizzazioni previsto all’ art. 94 LALIA è adottato dai Comuni secondo le norme della Legge organica comunale.
Oltre a quanto previsto dall’ art. 94 LALIA il regolamento deve segnatamente prevedere
a) la procedura per l’ allacciamento ed il collaudo degli impianti;
b) l’ organizzazione per il con trollo dell’esecuzione, dell’ esercizio e della manutenzione degli impianti;
c) l’ammontare della tassa d’ allacciamento;
d) l’ammontare della tassa d’ uso.
Gli impianti devono essere progettati, eseguiti e ma ntenuti secondo le regole dell’ arte. Devono in particolare essere osservate le norme emanate dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) e dell’ Associazione svizzera dei professionisti della depurazione delle acque (ASPEE), nonché le direttive tecniche del dipartimento.
I Comuni devono allestire e tenere aggiornato il catasto degli impianti privati esistenti nel loro territorio.
Il Comprensorio d’ impos izione dei contributi giusta l’ art. 98 LALIA comprende
- la zona delimitata dal progetto generale delle canalizzazioni (PGC);
- le costruzioni e le attrezzature situate fuori del medesimo conformemente all’ art. 46 LALIA.
b) soggetti all’ imposizione
Sono soggetti all’imposizione giusta l’ art. 97 LALIA
a) entro il PGC, i proprietari dei fondi serviti o che possono essere serviti dagli impianti o i titolari di diritti reali limitati che ritraggono dagli impianti un incremento di valore di tali diritti;
b) fuori del PGC, i proprietari di costruzioni che devono essere allacciate agli impianti o i titolari di diritti reali limitati che ritraggono dagli impianti un incremento di valore di tali diritti.
1 Il contributo deve essere aumentato o diminuito quando vi sia una manifesta divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima e gli equivalenti di abitanti.
2 Si deve in particolare tenere conto dell’ intensità de ll’ uso e del grado di inquinamento delle acque immesse negli impianti.
3 In questo caso il contributo può superare il limite massimo del 3% del valore di stima.
1 Ai fini del p relevamento dei contributi dev’ essere pubblicato il pro spetto dei contributi giusta l’ art. 101 LALIA.
2 Il prospetto dei contributi deve in particolare contenere
a) il comprensorio d’ imposizione;
b) l’ elenco dei contribuenti con i relativi fondi gravati;
c) gli importi dei singoli contributi;
d) il preventivo delle opere, se si tratta di contributi provvisori; il consuntivo, se si tratta di contributi definitivi;
e) i termini di pagamento;
f) il termine di reclamo al municipio.
3 Il Municipio ha facoltà di stabilire un prospetto dei contributi provvisori e di operare i prelevamenti in f asi successive, a seconda dell’ esecuzione e della messa in funzione degli impianti.
[2] Per il calcolo dei contributi di costruzione, provvisori e definitivi, fanno stato i valori di stima in vigore dopo l'ultima revisione generale delle stime di cui all'art. 6 della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996, riservati eventuali aggiornamenti intermedi e particolari (art. 7 e 8 legge stima).
[2] Art. modificato dal DE 10.11.2009; in vigore dal 13.11.2009 - BU 2009, 491.
La tassa di allacciamento è dovuta al mom ento in cui viene effettuato l’ allacciamento stesso.
1 La tassa d’uso giusta l’ art. 110 LALIA è stabilita dal Comune tenendo conto della copertura integrale dei costi di esercizio degli impianti comunali o della quota a carico del Comune di quelli degli impianti consortili, compresi adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria.
2 L’ ammontare della tassa è s tabilito secondo la quantità d’ acqua consumata oppure, dove questa non è definibile, secondo il valor e di stima, la superficie dell’ elemento allacciato o in percentua le sulla tassa di consumo dell’ acqua potabile. Il regolamento delle canalizzazioni può prevedere una combinazione tra i diversi criteri. [3]
3 Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa c alcolata secondo il cpv. 2 e l’intensità dell’ us o degli impianti, la tassa dev’ essere proporzionalmente aumentata o diminuita.
4 La tassa è dovuta dal momento in cu i viene concesso il permesso d’abitabilità o d’ agibilità de ll’ ed ificio, indipendentemente dall’occupazione effettiva dell’ edificio stesso.
5 Il regolamento delle canalizzazioni può prevedere una tassa base minima.
[3] Cpv. modificato dal DE 25.8.1998; in vigore dal 1.10.1998 - BU 1998, 286; precedente modifica: BU 1984, 97.
1 Il regolamento dev’ essere adottato o aggiornato
a) entro il 31 dicembre 1977 se esistono canalizzazioni comunali;
b) prima dell’ inizio dei lavori di costruzione, se non esistono canalizzazioni comunali.
2 Entro il 31 dicembre 1977 il Comune deve in ogni caso emanar e un regolamento concernente l’ esecuzione, la manutenzione, la pulizia e la vigilanza comunale degli impianti privati.
3 Il presente decreto entra in vigore [4] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi dopo l’approvazione del Consiglio federale. [5]
Pubblicato nel BU 1977 , 108.
[4] Entrata in vigore: 22 marzo 1977 - BU 1977, 108.
[5] Approvazione federale: 10 marzo 1977.