Cantone Ticino 833.100
Indice delle disposizioni (133)
Testo normativo (133 Articoli)
[1] La presente legge disciplina i provvedimenti di competenza del Cantone in virtù della legge federale dell’8 ottobre 1971 contro l’inquinamento delle acque (LIA), nonché delle relative ordinanze d’esecuzione.
[1] Art. modificato dalla L 24.3.2004; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341; precedente modifica: BU 1988, 287.
[2] Il Gran Consiglio è competente
a) …; [3]
b) a concludere accordi di limitata importanza con Stati esteri ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 LIA.
[2] Art. modificato dalla L 20.6.1988; in vigore dal 7.10.1988 - BU 1988, 287.
[3] Lett. abrogata dalla L 24.3.2004; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341.
1 Il Consiglio di Stato esercita la sorveglianza sulla protezione delle acque.
2 Esso attende all’esecuzione dei relativi provvedimenti per il tramite del Dipartimento competente.
3 Esso fissa l’ubicazione e i procedimenti delle stazioni di depurazione. [4]
4 Esso è competente per accollare il costo delle misure di sicurezza a coloro che hanno causato l’evento dannoso o pericoloso (giusta l’articolo 8 LIA); più obbligati rispondono delle spese secondo il loro grado di responsabilità.
5 ... [5]
[4] Cpv. modificato dalla L 24.3.2004; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341; precedenti modifiche: BU 1988, 287; BU 1994, 210.
[5] Cpv. abrogato dalla L 20.6.1988; in vigore dal 7.10.1988 - BU 1988, 287.
[6] Il Dipartimento [7] designato dal Consiglio di Stato ha tutte le competenze non attribuite ad altre Autorità; segnatamente per
a) ordinare i provvedimenti giusta l’articolo 16 capoverso 4 LIA;
b) rilasciare o ritirare alle imprese le autorizzazioni per la revisione di impianti di deposito giusta l’articolo 26 capoverso 1 LIA e l’articolo 54 OLiq 28 settembre 1981;
c) impartire le istruzioni per la raccolta e lo scarico dei residui dei natanti ed allestire il piano d’urgenza giusta l’articolo 29 OGen;
d) fissare le misure di protezione per gli impianti giusta gli articoli 19 e seguenti OLiq 28 settembre 1981;
e) chiedere il parere e la mediazione dell’Ufficio federale per la protezione dell’ambiente (UFPA) giusta l’articolo 7 capoverso 3 OGen.
[6] Art. modificato dalla L 5.11.1985; in vigore dal 1.5.1986 - BU 1986, 61.
[7] Con DE 3.9.1991 è stato designato il Dipartimento dell’ambiente (adesso Dipartimento del territorio) - BU 1991, 313.
1 Il Consiglio di Stato istituisce un Servizio tecnico [8] a cui spetta segnatamente di
a) coordinare tutte le attività tecniche connesse con la protezione delle acque;
b) cooperare all’adempimento di compiti di diritto pubblico concernenti gli interessi della protezione delle acque (art. 10 OGen.);
c) verificare il buon funzionamento degli impianti di depurazione e di evacuazione (art. 17 cpv. 3 LIA);
d) permettere l’applicazione di nuovi tipi e sistemi di impianti di depurazione (art. 23 cpv. 1 OGen.);
e) approvare il verbale di consegna dei lavori eseguiti (art. 50 cpv. 2 OGen);
f) autorizzare l’utilizzazione di nuovi materiali, ecc. (art. 55 cpv. 1 OLiq.).
2 Ogni provvedimento di protezione delle acque deve essere stabilito d’intesa con il Servizio tecnico (art. 10 cpv. 2 OGen.).
[8] Con DE 3.9.1991 è stata designata la Sezione protezione acque (adesso Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo) - BU 1991, 313.
1 Il Consiglio di Stato istituisce il servizio di allarme e il servizio avarie.
2 Il Servizio tecnico organizza e dirige in collaborazione con la Polizia cantonale e comunale il servizio di allarme.
3 Il Servizio tecnico organizza e dirige in collaborazione con il Servizio difesa contro gli incendi il servizio avarie.
4 Il Servizio tecnico può affidare a imprese specializzate l’esecuzione dei lavori necessari per porre rimedio agli inquinamenti.
bis [68]
G. È abrogata ogni norma contraria o incompatibile con la presente legge.
[68] Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.
1 I Municipi esercitano le funzioni di polizia locale.
2 Essi devono notificare al Dipartimento ogni violazione della legislazione contro l’inquinamento delle acque.
[9] Se ragioni di interesse pubblico lo esigono, il Consiglio di Stato può istituire Consorzi di Comuni per l’esecuzione dei provvedimenti che la presente legge attribuisce ai Comuni e, in particolare, per
a) la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio di impianti di evacuazione e di depurazione;
b) l’allestimento di progetti generali e di piani direttori delle canalizzazioni;
c) l’istituzione e l’esercizio di servizi di manutenzione degli impianti di evacuazione e di depurazione.
[9] Art. modificato dalla L 24.3.2004; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341; precedenti modifiche: BU 1986, 61; BU 1988, 287; BU 1994, 210.
1 Il Consorzio provvede al suo finanziamento
a) con i sussidi previsti dalla legislazione federale e cantonale;
b) con i contributi dei Comuni, calcolati in proporzione alla loro interessenza, tenuto conto, di regola, della loro capacità finanziaria.
2 Il Consorzio può esigere anticipazioni sui contributi, riservata la loro determinazione definitiva.
Sono applicabili, per il resto, le norme della legge sul consorziamento di Comuni.
[11] 1 I provvedimenti devono essere pianificati avuto riguardo
a) del rispetto delle esigenze ambientali;
b) della scelta e della gestione razionale delle misure.
2 La pianificazione si esplicita segnatamente per il tramite del progetto generale delle canalizzazioni, del piano direttore delle canalizzazioni, del piano dei settori di protezione, del piano delle zone di protezione delle acque sotterranee e del piano delle aree di protezione delle acque sotterranee. [12]
[11] Art. modificato dalla L 20.6.1988; in vigore dal 7.10.1988 - BU 1988, 287.
[12] Cpv. modificato dalla L 18.5.1994; in vigore dal 1.7.1994 - BU 1994, 210.
... [13]
[13] Art. abrogato dalla L 18.5.1994; in vigore dal 1.7.1994 - BU 1994, 210; precedenti modifiche: BU 1986, 61; BU 1988, 287.
... [14]
[14] Art. abrogato dalla L 18.5.1994; in vigore dal 1.7.1994 - BU 1994, 210; precedente modifica: BU 1988, 287.
[67]
F. Decreto legislativo regolante gli scavi nell’alveo di laghi, fiumi e torrenti del 17 settembre 1928.
È aggiunto l’art. 7 bis del seguente tenore
[67] Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.
... [16]
[16] Art. abrogato dalla L 18.5.1994; in vigore dal 1.7.1994 - BU 1994, 210; precedente modifica: BU 1988, 287.
... [17]
[17] Art. abrogato dalla L 18.5.1994; in vigore dal 1.7.1994 - BU 1994, 210; precedente modifica: BU 1988, 287.
1 Il Comune adotta il progetto generale delle canalizzazioni (PGC).
2 Il PGC deve essere accompagnato dal piano di attuazione con i relativi tempi e dal piano di finanziamento.
3 Il Dipartimento emana prescrizioni e direttive circa il contenuto, la forma e la rappresentazione grafica del PGC.
1 Per l’estensione del PGC è determinante il territorio edificabile delimitato nel piano d’azzonamento ad esclusione delle zone non urbanizzate e simili.
2 Se non esiste piano d’azzonamento il PGC deve essere allestito per il territorio già edificato e per quello destinato all’urbanizzazione entro quindici anni al massimo; in questo caso va tenuto conto al massimo del doppio della popolazione residente e di uno sviluppo industriale, artigianale e turistico adeguato alle condizioni locali.
1 Il PGC è allestito dal Municipio e sottoposto per adozione al Consiglio comunale.
2 Il PGC deve essere approvato dal Dipartimento.
1 Per ragioni d’urgenza il Municipio può adottare un PGC provvisorio, anche parziale.
2 La sua decisione è definitiva.
3 È riservata l’approvazione del Dipartimento.
1 Se il pubblico interesse o ragioni d’urgenza lo esigono il Consiglio di Stato può obbligare il Comune a adottare, modificare o adeguare il PGC, assegnandogli congruo termine.
2 Se questo termine non fosse rispettato il Consiglio di Stato interviene in luogo ed a spese del Comune.
3 Il progetto del Consiglio di Stato è sottoposto al Comune, il quale può presentare le sue osservazioni entro il termine non prorogabile di sessanta giorni; trascorso questo termine il Consiglio di Stato adotta il PGC.
Per le modificazioni del PGC valgono le norme per la sua adozione.
1 Il Comune adotta il piano direttore delle canalizzazioni.
2 Il Dipartimento emana prescrizioni e direttive circa il contenuto, la forma e la rappresentazione grafica del piano.
Per l’estensione del piano deve essere considerato il territorio prevedibilmente raggiunto dallo sviluppo edilizio in un periodo minimo di trent’anni.
Il piano è allestito e adottato dal Municipio che lo sottopone al Dipartimento per l’approvazione.
Il piano ha carattere indicativo.
Il Dipartimento allestisce il piano dei settori di protezione delle acque.
Il piano indica su carte nazionali alla scala 1:25.000 i settori A, B e C (art. 9, 10, 11, 12 OLiq.) nonché, a titolo provvisorio, il settore S comprendente le zone e le aree di protezione delle acque sotterranee (art. 9 OLiq.).
1 Il piano è adottato dal Consiglio di Stato.
2 Il piano è depositato presso le Cancellerie comunali; il deposito è annunciato all’albo comunale e sul Foglio Ufficiale.
Il piano deve essere costantemente adeguato alle nuove conoscenze.
1 I Comuni e le persone fisiche e giuridiche che dimostrano un interesse legittimo possono presentare in ogni tempo al Consiglio di Stato istanza di modificazione del piano, con la necessaria documentazione, come rapporti idrogeologici, risultati di sondaggi e di ricerche, ecc.
2 La decisione del Consiglio di Stato dev’essere pronunciata entro un anno ed è definitiva.
1 Il piano fa stato per i provvedimenti dell’Autorità competente (art. 14 e segg. OLiq.).
2 Nel settore S provvisorio può essere negato ogni permesso di costruzione.
3 Il proprietario può tuttavia esigere che entro sei mesi dalla presentazione di una domanda di costruzione, cui non osti altro vincolo, venga allestito e notificato il piano delle zone di protezione o delle aree di protezione delle acque sotterranee.
4 Se questo termine non fosse rispettato, il permesso di costruzione deve essere accordato.
5 Qualora circostanze speciali la giustificano, il Consiglio di Stato può, con decreto motivato, sospendere la decisione per un periodo massimo di due anni; decorso questo termine è applicabile il cpv. 4.
1 Nell’ambito dei settori S gli enti pubblici proprietari delle prese d’acqua sotterranea sono obbligati nel termine di due anni dall’entrata in vigore del piano dei settori di protezione delle acque ad allestire il piano delle zone di protezione delle captazioni di acque sotterranee e delle sorgenti.
2 Se questo termine non fosse rispettato il Consiglio di Stato interviene in luogo ed a spese dell’ente pubblico proprietario.
3 Del pari ogni proprietario di prese d’acqua sotterranea può allestire questo piano.
Il piano indica di regola alla scala 1:1000 le zone I, II, III secondo le direttive federali.
Procedura e ricorsi [18]
[18] Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 9.5.1997 - BU 1997, 217.
1 Il piano, previa approvazione del Dipartimento, è notificato per iscritto ai proprietari gravati, i quali entro il termine di trenta giorni possono presentare ricorso al Consiglio di Stato.
2 Il Consiglio di Stato decide entro sei mesi i ricorsi ed approva definitivamente il piano.
3 Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; sono applicabili le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [19]
[19] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482; precedenti modifiche: BU 1997, 217; BU 2006, 233.
1 Il Consiglio di Stato, con l’approvazione del piano, conferisce ai proprietari delle prese di acqua sotterranea il diritto di espropriazione dei diritti reali necessari.
2 È applicabile la legge di espropriazione.
; 39; 40; [66]
C. Legge sanitaria del 18 novembre 1954.
Sono abrogati gli art. 11 lett. g, h, i, 115, 117, 119, 120, 121.
D. Decreto legislativo concernente l’azione di risanamento del suolo e dell’abitato del 5 dicembre 1955.
È abrogato l’art. 2 lett. c) limitatamente alle fognature; la norma ha pertanto la seguente formulazione
c) le sistemazioni, gli ampliamenti o i rifacimenti (prese, serbatoi, condotte) di acquedotti comunali o consortili;
E. Legge sui campeggi del 15 gennaio 1963.
L’art. 15 è abrogato e sostituito dal seguente
[66] Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.
Nell’ambito dei settori S il Dipartimento, nel termine di cinque anni dall’entata in vigore del piano dei settori di protezione delle acque allestisce il piano delle aree di protezione delle acque sotterranee.
[20] 1 Il piano indica, di regola alla scala 1:1000, le zone I, II e III relative alle aree che presentano interesse per la futura utilizzazione e la rialimentazione artificiale delle falde freatiche.
2 L’uso delle riserve idriche di cui al cpv. 1 è regolato dal piano cantonale di approvvigionamento idrico (PCAI) ai sensi dell’art. 12 della legge sull’approvvigionamento idrico.
Procedura e ricorsi [21]
[20] Art. modificato dalla L 22.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 289.
[21] Nota marginale modificata dalla L 12.3.1997; in vigore dal 9.5.1997 - BU 1997, 217.
1 Il piano è notificato per iscritto ai proprietari gravati, i quali entro il termine di trenta giorni possono presentare ricorso al Consiglio di Stato.
2 Il Consiglio di Stato decide entro sei mesi i ricorsi ed approva definitivamente il piano.
3 Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; sono applicabili le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [22]
4 Espropriante è il Cantone. [23]
[22] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482; precedenti modifiche: BU 1997, 217; BU 2006, 233.
[23] Cpv. introdotto dalla L 12.3.1997; in vigore dal 9.5.1997 - BU 1997, 217.
Il piano cresciuto in giudicato diventa parte integrante del piano dei settori di protezione delle acque.
I futuri proprietari delle prese d’acqua sotterranea e degli impianti di rialimentazione devono rifondere al Cantone eventuali indennità più l’interesse praticato in sede espropriativa.
Costruzioni ed impianti esistenti entro il perimetro del PGC devono essere allacciati a spese dei proprietari alla rete delle canalizzazioni e tutte le acque di rifiuto devono essere immesse nella stessa.
Il dipartimento prescrive i sistemi speciali di evacuazione e di depurazione delle acque di rifiuto
a) che non possono essere depurate o che per altri motivi gravi non è consigliabile di depurare in una stazione centrale;
b) provenienti da costruzioni e da impianti che non possono ancora essere allacciati alla rete delle canalizzazioni.
1 Il Dipartimento ordina l’allacciamento alla rete delle canalizzazioni delle costruzioni e degli impianti esistenti fuori del perimetro del PGC sempreché esso sia opportuno e ragionevolmente esigibile.
2 Se il territorio corrispondente risponde alle condizioni di cui all’art. 34 OGen., le canalizzazioni di raccordo sono eseguite dal Comune, negli altri casi dai proprietari.
3 Le spese per l’allacciamento sono sempre a carico dei proprietari.
1 Se un allacciamento opportuno non è ragionevolmente esigibile dal profilo finanziario dal proprietario, il Dipartimento può ordinarlo, mettendo a carico del Comune parte delle spese.
2 In ogni caso il proprietario deve sopportare le spese corrispondenti al costo del necessario sistema speciale di eliminazione delle acque di rifiuto maggiorato delle spese d’esercizio capitalizzate per un periodo di 15 anni.
Il Dipartimento prescrive i sistemi speciali di evacuazione e di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da costruzioni e da impianti esistenti fuori del perimetro del PGC ed il cui allacciamento alla rete delle canalizzazioni non è stato ordinato giusta gli art. 46 e 47 o non è ancora possibile.
Costruzioni ed impianti nuovi devono essere allacciati a spese dei proprietari alla rete delle canalizzazioni e tutte le acque di rifiuto devono essere immesse nella stessa.
Il Dipartimento prescrive i sistemi speciali di evacuazione e di depurazione delle acque di rifiuto
a) che non possono essere depurate o che per altri motivi gravi non è consigliabile di depurare in una stazione centrale;
b) provenienti da costruzioni e da impianti che non possono ancora essere allacciati alla rete delle canalizzazioni;
c) provenienti da costruzioni e da impianti per i quali esiste un bisogno oggettivamente fondato giusta l’art. 20 LIA.
1 L’evacuazione e la depurazione delle acque deve avvenire, di regola, mediante impianti pubblici.
2 Sono pubblici gli impianti comunali e consortili.
Ogni Comune deve provvedere alla depurazione e all’evacuazione delle acque mediante uno o più impianti comunali o consortili, tenuto conto del piano cantonale di risanamento.
[24] 1 Il progetto dev’essere sottoposto per l’approvazione al Dipartimento, accompagnato da un rapporto dell’impatto sull’ambiente in applicazione dell’articolo 9 legge federale 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente.
2 L’impianto può essere eseguito solo dopo l’approvazione del progetto.
3 Il Dipartimento può imporre modificazioni o completazioni.
[24] Art. modificato dalla L 5.11.1985; in vigore dal 1.5.1986 - BU 1986, 61.
L’ente pubblico proprietario deve provvedere alla manutenzione dell’impianto.
Il Comune provvede al finanziamento
a) con i sussidi federali e cantonali;
b) con le tasse e l’imposta comunale;
c) con i contributi di costruzione.
1 Impianti privati devono essere eseguiti in tutti i casi previsti dalla legislazione federale e cantonale.
2 Tutte le spese di esecuzione, di manutenzione e di esercizio di tali impianti sono a carico dei proprietari.
Non appena l’allacciamento alla rete delle canalizzazioni diventa opportuno e ragionevolmente esigibile, esso dev’essere eseguito in luogo del sistema speciale di eliminazione delle acque di rifiuto.
Il Dipartimento impone l’esecuzione di impianti per il trattamento preliminare in conformità dell’art. 18 cpv. 2 LIA.
Il Dipartimento può imporre la progettazione e l’esecuzione comuni di impianti privati sempreché non ne derivino spese sproporzionate.
1 I proprietari d’impianti privati devono, nei limiti della capacità degli impianti stessi, tollerare l’allacciamento di altri proprietari contro rifusione di una parte proporzionata delle spese di esecuzione e di esercizio.
2 Se necessario l’allacciamento deve essere subordinato al trattamento preliminare delle acque di rifiuto.
3 In caso di disaccordo decide definitivamente il Dipartimento.
1 Nei casi degli art. 44 e 49 il Municipio fissa il termine entro il quale l’allacciamento deve essere eseguito.
2 Il relativo progetto deve essere preventivamente approvato dal Municipio.
3 In tutti gli altri casi il termine entro il quale l’allacciamento o il sistema speciale di eliminazione delle acque di rifiuto deve essere eseguito è fissato dal Dipartimento.
4 Il relativo progetto deve essere preventivamente approvato dal Dipartimento.
5 Se il termine o il modo di esecuzione non sono rispettati, il Municipio, rispettivamente il Dipartimento, previa diffida, possono ordinare la cessazione dell’attività da cui derivano le acque di rifiuto oppure eseguire o modificare l’impianto, addebitando le spese al proprietario.
1 Il Municipio vigila sull’efficienza e la manutenzione degli impianti privati.
2 Il Comune può assumere il servizio di manutenzione per tutto il suo territorio addebitando al proprietario le relative spese.
3 Se il proprietario non esegue la manutenzione, il Municipio, previa diffida, vi provvede, addebitando le spese al proprietario.
Gli impianti devono rispettare i requisiti tecnici previsti dalle leggi, ordinanze e direttive federali e cantonali.
1 Il Servizio tecnico vigila affinché la manutenzione degli impianti pubblici e privati sia affidata a persone specializzate.
2 Esso organizza corsi d’istruzione per gli addetti agli impianti pubblici.
1 I Comuni devono rimuovere indilatamente le discariche pubbliche di detriti solidi inquinanti nelle acque, nelle loro vicinanze e nei settori S e A, di protezione delle acque, ripristinando lo stato naturale.
2 Nelle altre zone le discariche devono essere rimosse in conformità del piano cantonale di risanamento.
3 Se le circostanze lo esigono il Dipartimento può ordinare la immediata rimozione di discariche.
4 Per il resto le discariche esistenti possono essere mantenute in funzione come discariche controllate.
I Municipi devono ordinare ai proprietari di rimuovere indilatamente a loro spese le discariche e i depositi privati importanti o pericolosi per le acque di detriti solidi e di sistemare il terreno.
1 I Municipi devono ordinare ai proprietari di sistemare o rimuovere a loro spese entro congruo termine i depositi di materiale di demolizione e in genere di rottami.
2 I materiali rimossi devono essere depositati nelle discariche o nei depositi autorizzati.
3 Resta riservata la legislazione sull’eliminazione degli autoveicoli inservibili.
… [25]
[25] Art. abrogato dalla L 24.3.2004; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341; precedente modifica: BU 1986, 61.
… [26]
[26] Art. abrogato dalla L 24.3.2004; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341; precedenti modifiche: BU 1986, 61; BU 1988, 287.
… [27]
[27] Art. abrogato dalla L 24.3.2004; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341.
bis [29] 1 I residui liquidi o fangosi provenienti dalla manutenzione degli impianti di depurazione individuali, che non sono ancora allacciati o non possono essere allacciati alle canalizzazioni, devono essere eliminati negli impianti di depurazione centralizzati debitamente attrezzati del rispettivo Comune o Consorzio. In mancanza di tale impianto, l’eliminazione deve avvenire secondo le indicazioni del Dipartimento. A questo scopo i Comuni devono collaborare tra di loro.
2 I fanghi provenienti da impianti di depurazione centralizzati sprovvisti di adeguate istallazioni di trattamento devono essere eliminati secondo le disposizioni del Dipartimento, se del caso, presso gli impianti centralizzati provvisti di tali istallazioni di trattamento. A questo scopo i Comuni sono tenuti a collaborare tra di loro.
3 I fanghi che non possono essere convenientemente utilizzati sono equiparati ai detriti solidi di cui all’articolo 69.
[29] Art. introdotto dalla L 5.11.1985; in vigore dal 1.5.1986 - BU 1986, 61.
… [30]
[30] Art. abrogato dalla L 24.3.2004; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341; precedente modifica: BU 1986, 61.
-74 … [31]
[31] Art. abrogato dalla L 24.3.2004; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341.
Il Dipartimento emana le direttive per l’adattamento o la messa fuori servizio degli impianti esistenti, in quanto la materia non sia disciplinata in modo esclusivo da norme federali, ed ordina i relativi provvedimenti.
Nel settore S di protezione delle acque il risanamento deve avvenire entro il 30 giugno 1975; nel settore A entro il 30 giugno 1977; nel settore B entro il 30 giugno 1982; nel settore C entro il 30 giugno 1987.
Il Dipartimento emana le direttive per la revisione degli impianti in quanto la materia non sia disciplinata in modo esclusivo da norme federali, ed ordina i relativi provvedimenti.
Il Servizio tecnico e l’Autorità competente in materia di revisione degli impianti (art. 36 cpv. 2 e 3, 37 cpv. 2, 38, 39 cpv. 2 e 3, 42 e 45 OLiq.).
Il Servizio tecnico allestisce e tiene aggiornati il catasto degli impianti (art. 31 OLiq.), dei sinistri (art. 34 OLiq.), il registro delle imprese (art. 44 OLiq.) e l’elenco dei capi-squadra (art. 47 OLiq.).
1 Per la costruzione, la ricostruzione, il riattamento e l’ampliamento di edifici e impianti di ogni genere e per ogni intervento che possa avere effetto sulle acque deve essere chiesto preventivamente il permesso.
2 Il permesso è anche necessario per i lavori interni in edifici esistenti, che non determinano un cambiamento della destinazione, per lavori di trasformazione non sostanziali e per lavori di ordinaria manutenzione che non modificano l’aspetto esterno né la destinazione dei fondi, se rilevanti dal profilo dell’inquinamento delle acque (installazioni d’impianti sanitari, ecc.).
3 Il permesso è segnatamente necessario per
a) …; [32]
b) ogni immissione di acque e di liquidi in genere nonché di materiali solidi in corsi d’acqua;
c) ogni immissione di liquidi nel suolo;
d) il deposito anche temporaneo di liquidi e di materiali solidi solubili, nocivi alle acque;
e) lavori con liquidi e materiali solidi nocivi alle acque a contatto con il suolo;
f) correzioni di corsi di acqua;
g) baracche di cantiere.
[32] Lett. abrogata dalla L 24.3.2004; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341.
1 Se il progetto è sottoposto all’obbligo di ottenere l’autorizzazione cantonale di costruzione, il permesso è concesso dal Dipartimento competente giusta la legge edilizia, con l’approvazione del Servizio tecnico.
2 Negli altri casi il permesso è concesso dal Servizio tecnico.
3 Il Servizio tecnico è l’Autorità competente giusta l’art. 20 cpv. 2 OLiq.
1 La riattazione e la trasformazione di costruzioni rustiche per la loro conservazione giusta l’art. 27 cpv. 1 OGen. sono permesse se sia possibile l’allacciamento alla rete delle canalizzazioni oppure se il proprietario, a sue spese, esegua un impianto di depurazione in conformità delle direttive del Servizio tecnico (art. 48).
2 Resta riservato l’art. 57.
1 Il Municipio nel suo preavviso giusta l’art. 45 cpv. 1 della legge edilizia deve segnatamente attestare se l’allacciamento alla rete delle canalizzazioni è garantito subito o entro tre anni o entro il momento della messa in esercizio dell’impianto di depurazione nonché segnalare la presenza di captazioni e di sorgenti.
2 L’allacciamento si ritiene garantito entro tre anni rispettivamente entro il momento della messa in esercizio dell’impianto di depurazione se l’esecuzione della canalizzazione entro questi termini è prevista dal piano di attuazione del PGC, provvisorio o definitivo, approvato dal Dipartimento.
Ogni variante di progetto rilevante dal profilo della protezione delle acque deve essere preventivamente approvata.
1 Per costruzioni e impianti particolarmente importanti o complessi può essere chiesto un permesso preliminare, eventualmente nell’ambito di una licenza di costruzione preliminare.
2 Il permesso preliminare è vincolante soltanto nei limiti degli elementi portati a conoscenza del Servizio tecnico.
3 Vale per il resto l’art. 51 della legge edilizia.
1 Il Comune deve controllare durante e dopo l’esecuzione del progetto l’osservanza delle norme legali e delle condizioni del permesso.
2 In casi complessi il Comune può chiedere l’assistenza del Servizio tecnico.
3 Il titolare del permesso deve notificare tempestivamente all’Autorità comunale competente l’inizio dei lavori.
1 L’abitabilità di edifici e la messa in esercizio di impianti è subordinata al collaudo delle installazioni contro l’inquinamento delle acque ad opera dell’Autorità comunale competente, la quale può chiedere l’assistenza del Servizio tecnico.
2 Il collaudo d’impianti per il deposito di liquidi nocivi nei settori di protezione delle acque S e A nonché di quelli di capienza utile superiore a litri 50.000 deve essere compiuto dall’Autorità comunale competente in unione con il Servizio tecnico.
3 All’atto del collaudo, di cui deve essere tenuto un verbale, il titolare del permesso deve presentare i piani esecutivi.
4 Le spese di collaudo e di controllo sono a carico del titolare del permesso.
1 Le opere pubbliche sono sottoposte alla preventiva approvazione del Servizio tecnico.
2 È riservata la decisione definitiva del Consiglio di Stato.
1 La vigilanza sul commercio dei detersivi è esercitata dal Servizio tecnico, che si avvale degli ispettori e dei periti delle derrate alimentari, i quali sono autorizzati a procedere a controlli e a prelevare campioni.
2 Il sequestro di prodotti non conformi all’ODet. è ordinato dal Dipartimento.
Il Dipartimento addossa le spese per i controlli e le campionature relative a prodotti non conformi alla ODet. al fabbricante, se domiciliato in Svizzera, o all’importatore.
1 Il Consiglio di Stato può disciplinare o vietare la navigazione di natanti a motore.
2 Il rifornimento con carburanti, la riparazione e la pulizia di natanti a motore sono permessi soltanto nei luoghi attrezzati secondo le direttive del Servizio tecnico ed autorizzati da quest’ultimo.
Il lavaggio professionale di veicoli a motore di ogni tipo è vietato nei luoghi ove non sono garantite l’evacuazione e la depurazione delle acque di rifiuto.
Il Consiglio di Stato può vietare il transito di autocisterne ed in genere di veicoli che trasportano liquidi nocivi alle acque nel settore S di protezione delle acque sulle strade non conformi alle direttive federali.
1 Il Comune deve adottare un regolamento delle canalizzazioni.
2 Il regolamento deve segnatamente prevedere
a) le prescrizioni tecniche concernenti l’esecuzione degli allacciamenti;
b) le prescrizioni concernenti la manutenzione e la pulizia degli impianti privati;
c) l’obbligo del proprietario di allacciare la sua proprietà alla rete delle canalizzazioni, riservate le eccezioni consentite dalla legge, e la facoltà del Comune di eseguire, previa diffida, l’allacciamento a spese dell’obbligato;
d) i contributi e le tasse dovute per la esecuzione degli impianti di evacuazione e depurazione, l’allacciamento e l’uso.
3 Il regolamento dev’essere approvato dal Consiglio di Stato.
4 Il Consiglio di Stato fissa, per decreto esecutivo, il contenuto del regolamento, i criteri ed i limiti delle imposizioni.
Il Consiglio di Stato può obbligare il Comune ad adottare il regolamento, assegnandogli un congruo termine.
Se questo termine non fosse rispettato il Consiglio di Stato interviene in luogo e a spese del Comune.
1 Il Comune deve imporre contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione a quella degli impianti consortili.
2 La misura complessiva dei contributi non può essere inferiore al 60%, né essere superiore all’80% del costo effettivo per il Comune; essa è decisa dal Consiglio o dall’Assemblea comunale.
3 Creditore del contributo è il Comune anche quando l’opera è consortile.
4 Se il Consorzio provvede direttamente al finanziamento parziale o totale delle opere il costo complessivo è ripartito fra i Comuni membri applicando il criterio di ripartizione delle spese previsto dal regolamento.
5 Il Consiglio di Stato può, in casi eccezionali e quando il costo dell’opera sia coperto, esonerare il Comune dall’obbligo di imporre contributi.
6 Non è applicabile la legge sui contributi di miglioria dell’8 marzo 1971.
Sono soggetti all’imposizione
a) il proprietario di fondi serviti o che possono essere serviti dall’opera;
b) il titolare di diritti reali limitati che ritrae dall’opera un incremento di valore del suo diritto.
Il Municipio delimita il comprensorio di imposizione dei contributi.
a [37] 1 Il contributo è definitivamente calcolato dal Municipio sulla base del costo consuntivo dell’opera e in proporzione al valore ufficiale di stima dei fondi o dei diritti reali limitati, ritenuto che non può superare il 3% del valore di stima.
2 Prima del calcolo del contributo definitivo, deve essere eseguita la revisione generale dei valori di stima.
3 Il contributo deve essere aumentato o diminuito quando vi sia una manifesta divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima e gli equivalenti di abitanti.
[37] Art. introdotto dalla L 18.5.1994; in vigore dal 1.7.1994 - BU 1994, 210.
1 Nel caso di nuova edificazione di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un edificio entro quindici anni dal compimento dell’opera è dovuto un contributo supplementare, calcolato sull’aumento del valore di stima determinato dall’intervento edile.
2 Per il contributo supplementare non vale, né il limite della misura complessiva per la singola opera, né quello generale dell’80% ritenuto che non può essere superato il limite del costo effettivo per il Comune.
Il Municipio provvede all’allestimento del prospetto dei contributi che deve indicare
a) l’elenco dei contribuenti;
b) gli importi dei singoli contributi.
1 Il prospetto dei contributi è pubblicato per trenta giorni presso la Cancelleria comunale, previo avviso nel Foglio Ufficiale.
2 Contemporaneamente un estratto del prospetto è notificato al contribuente per la parte che lo interessa, con l’indicazione dei mezzi e dei termini di reclamo.
1 Nel termine di pubblicazione del prospetto ogni contribuente può interporre reclamo al Municipio.
2 Il reclamo può essere diretto
a) contro il principio dell’assoggettamento;
b) contro l’ammontare del contributo;
c) contro l’elenco dei contribuenti o il contributo loro imposto.
3 Il reclamo non sospende la procedura di imposizione. Qualora un reclamo possa pregiudicare legittimi interessi di terzi, quest’ultimi devono essere chiamati in lite. La decisione sul reclamo dev’essere motivata e notificata al reclamante e a ogni altro interessato.
1 Contro la decisione su reclamo è dato ricorso al Tribunale di espropriazione entro trenta giorni; il Tribunale esamina liberamente il fatto e il diritto. [38]
1a Contro la decisione del Tribunale di espropriazione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di trenta giorni. [39]
2 La procedura è disciplinata per il resto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [40]
[38] Cpv. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282.
[39] Cpv. introdotto dalla L 24.3.2010; in vigore dal 18.5.2010 - BU 2010, 185.
[40] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.
Le norme di cui agli art. 101, 102, 103, 104 sono applicabili, sia nella procedura di imposizione fondata sul conto preventivo, sia in quella successiva basata sul consuntivo dell’opera.
1 Il contributo è dovuto in dieci rate annuali esigibili dalla data di inizio dei lavori. Esso è definitivamente calcolato sul consuntivo dell’opera.
2 Sull’ammontare del contributo è pure dovuto l’interesse composto sulla base di un saggio del 5% annuo.
3 In caso di pagamento anticipato parziale o totale l’interesse corrispondente non viene conteggiato.
1 Il contributo è personale.
2 A garanzia del pagamento spetta al Comune una ipoteca legale a carico del fondo per cui il contributo è stato imposto.
3 L’ipoteca legale è di rango prevalente ad ogni altro pegno immobiliare; essa richiede per la sua validità l’iscrizione nel Registro fondiario.
4 Il diritto di chiedere l’iscrizione decade entro un anno dal giudizio definitivo sull’importo del contributo.
5 L’iscrizione dell’ipoteca legale può essere chiesta in via provvisoria dall’inizio della procedura d’imposizione per il presumibile ammontare del contributo.
1 Le singole rate di contributo si prescrivono con il decorso di dieci anni.
2 Alla prescrizione sono per il resto applicabili per analogia le norme del Codice delle obbligazioni.
Il proprietario di fondi e il titolare di diritti reali limitati devono pagare una tassa di allacciamento alla rete delle canalizzazioni.
1 Il proprietario di fondi e il titolare di diritti reali limitati devono pagare una tassa annua d’uso degli impianti.
2 La tassa deve essere proporzionata all’intensità dell’uso degli impianti.
3 La tassa è prelevata dal Comune anche quando l’impianto è consortile e deve di regola, garantire la copertura integrale dei costi d’esercizio, compresi adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria.
Il Consiglio di Stato fissa, per decreto esecutivo, il contenuto del regolamento, i criteri, le condizioni e i limiti delle imposizioni.
… [41]
[41] Art. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 15.
[42] Il sussidio è accordato ai Comuni o, nel caso di consorziamento, ai Consorzi.
[42] Art. modificato dalla L 24.3.2004; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341; precedenti modifiche: BU 1986, 61; BU 1988, 287; BU 1994, 210.
1 Il sussidio è calcolato in base al preventivo di spesa.
2 Il sussidio è adeguato agli eventuali sorpassi riconosciuti del costo preventivato; per gli impianti sussidiati dalla Confederazione è determinante il giudizio dell’Autorità federale.
La forma della domanda di sussidio e la documentazione da presentare sono stabilite per decreto esecutivo.
[44] [45] 1 Il sussidio cantonale per gli impianti pubblici di evacuazione e di depurazione è calcolato in base alla capacità finanziaria dei Comuni, risultante dagli indici fiscali-finanziari dei Comuni ticinesi.
2 Per opere sussidiate dalla Confederazione il sussidio è il seguente
a) per Comuni finanziariamente forti
- 15% (gruppo I, zona superiore)
- 25% (gruppo I, zona inferiore)
b) per Comuni finanziariamente medi
- 35% (gruppo II, zona superiore e inferiore)
c) per Comuni finanziariamente deboli
- 45% per un massimo complessivo dell’80% (gruppo III)
3 Per opere non sussidiate dalla Confederazione il sussidio è il seguente
a) per Comuni finanziariamente forti
- 10% (gruppo I, zona superiore)
- 20% (gruppo I, zona inferiore)
b) per Comuni finanziariamente medi
- 30% (gruppo II, zona superiore)
- 40% (gruppo II, zona inferiore)
c) per Comuni finanziariamente deboli
- dal 50% all’80% (gruppo III)
b) Sussidio federale [46]
[44] Art. modificato dalla L 18.5.1994; in vigore dal 1.7.1994 - BU 1994, 210.
[45] Norma transitoria del cpv. 2: v. BU 1994, 213 e 283, testo completo, nota a fine legge.
[46] Nota marginale modificata dalla L 18.5.1994; in vigore dal 1.7.1994 - BU 1994, 210.
1 Il sussidio federale, versato al Cantone quale unico beneficiario (art. 61 LPAc), viene riversato in uguale misura all’Ente esecutore delle opere. [47]
2 ... [48]
[47] Cpv. modificato dalla L 18.5.1994; in vigore dal 1.7.1994 - BU 1994, 210.
[48] Cpv. abrogato dalla L 18.5.1994; in vigore dal 1.7.1994 - BU 1994, 210.
[49] 1 Per le opere di cui agli art. 116 e 117 il Cantone accorda un sussidio supplementare corrispondente alla parte non coperta dai contributi di costruzione a dipendenza dell’applicazione del contributo di massimo esigibile del 3% giusta l’art. 99.
2 Il sussidio supplementare è accordato limitatamente al raggiungimento della quota del 60% del costo effettivo a carico del Comune ai sensi dell’art. 96 cpv. 2. [50] [51]
3 Il sussidio supplementare è calcolato e versato decorso il termine di 15 anni previsto dall’art. 100. [52] [53]
4 Il sussidio supplementare è versato al Comune. [54] [55]
[49] Norma transitoria: v. BU 1994, 213, testo completo, nota a fine legge.
[50] Cpv. modificato dalla L 18.5.1994; in vigore dal 1.7.1994 - BU 1994, 210.
[51] Norma transitoria: v. BU 1994, 213, testo completo, nota a fine legge.
[52] Cpv. introdotto dalla L 18.5.1994; in vigore dal 1.7.1994 - BU 1994, 210.
[53] Norma transitoria: v. BU 1994, 213, testo completo, nota a fine legge.
[54] Cpv. introdotto dalla L 18.5.1994; in vigore dal 1.7.1994 - BU 1994, 210.
[55] Norma transitoria: v. BU 1994, 213, testo completo, nota a fine legge.
Il sussidio è calcolato e conteggiato separatamente per ogni Comune.
L’allestimento del PGC e le altre spese di progettazione sono sussidiati in conformità degli art. 116 e 117.
b … [59]
[59] Art. abrogato dalla L 24.3.2004; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341; introdotto dalla L 18.5.1994 - BU 1994, 210.
… [60]
[60] Art. abrogato dalla L 17.12.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 45.
bis [62] 1 I sussidi, aumentati dagli interessi legali, devono essere restituiti se ottenuti indebitamente o se un impianto o un’attrezzatura sono stati sottratti al loro scopo.
2 A garanzia della restituzione dei sussidi spetta al Cantone un’ipoteca legale a carico del fondo su cui sorge l’impianto o l’attrezzatura; essa richiede per la sua validità l’iscrizione a registro fondiario.
[62] Art. introdotto dalla L 5.11.1985; in vigore dal 1.5.1986 - BU 1986, 61.
Riservate le norme della presente legge e di leggi speciali
a) contro le decisioni comunali è dato ricorso in conformità delle norme della legge organica comunale;
b) contro le decisioni dei Consorzi di Comuni è dato ricorso in conformità delle norme della legge sul consorziamento dei Comuni;
c) contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato;
d) contro le decisioni del Dipartimento prese in applicazione dell’art. 81 cpv. 1 è dato ricorso in conformità delle norme della legge edilizia;
e) contro le decisioni del Servizio tecnico è dato ricorso al Dipartimento.
f) contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. [63]
[63] Lett. introdotta dalla L 12.3.1997; in vigore dal 9.5.1997 - BU 1997, 217.
L’azione di risarcimento dei danni giusta l’art. 36 LIA è di competenza del giudice civile.
1 Ogni Autorità competente ad ordinare provvedimenti può, non appena la relativa decisione sia divenuta definitiva, imporne coattivamente l’esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali dell’art. 292 CP e dell’adempimento sostitutivo ad opera di un terzo a spese dell’obbligato.
2 Se l’adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, l’Autorità competente può imporre all’obbligato la prestazione preventiva di un’adeguata garanzia.
Il Consiglio di Stato può imporre coattivamente agli enti pubblici l’esecuzione di provvedimenti ordinati e, ove occorra, farli eseguire a spese dell’obbligato.
1 Per rimuovere un esistente o un incombente inquinamento delle acque il Servizio tecnico può far eseguire direttamente i necessari provvedimenti d’urgenza.
2 Il ricorso contro la relativa decisione non ha effetto sospensivo.
1 I reati di cui agli art. 37, 38, 39 e 40 LIA sono perseguiti dall’Autorità giudiziaria.
2 ... [64]
[64] Cpv. abrogato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 259.
1 Le infrazioni alla presente legge sono punite con la multa fino a fr. 20.000.-- inflitta dal Dipartimento.
2 Sono applicabili per analogia gli art. 40 cpv. 2 e 42 LIA.
3 È applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. [65]
[65] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261; precedente modifica: BU 2004, 390.
Tutte le decisioni penali definitive concernenti la legislazione federale e cantonale contro l’inquinamento delle acque devono essere comunicate al Dipartimento.
Sono abrogate o modificate le leggi seguenti
A. Legge di applicazione della legge federale 16 marzo 1955 sulla protezione delle acque dall’inquinamento del 21 aprile 1965.
La legge è abrogata.
B. Legge sulla costruzione, sulla manutenzione e sull’uso delle strade cantonali del 17 gennaio 1951.
Sono abrogati gli art. 41, 42 e 43.
Gli art. 38, 39 e 40 sono abrogati e sostituiti dai seguenti
[69] 1 Gli esercenti delle esistenti attrezzature per l’immissione diretta nelle acque o la dispersione nel sottosuolo di residui liquidi non ancora o insufficientemente trattati, devono notificare indilatamente al Servizio tecnico, per il tramite del Municipio, la natura e la quantità dei residui eliminati.
2 I proprietari o esercenti degli esistenti impianti per liquidi nocivi devono notificarli indilatamente al Servizio tecnico, per il tramite del Municipio.
3 Gli esistenti PGC, regolamenti comunali sul servizio di raccolta e di eliminazione dei detriti solidi e regolamenti comunali delle canalizzazioni devono essere posti in consonanza con la nuova legislazione federale e cantonale contro l’inquinamento delle acque entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge. Fino a questo termine essi conservano efficacia provvisoria.
4 Il Comune può imporre retroattivamente contributi per opere o parte di opere eseguite dopo il 31 dicembre 1968 sulla base di un PGC approvato dall’Autorità cantonale, sempreché non abbia già provveduto a tale imposizione.
5 Le norme sui sussidi di cui agli art. 116, 117, 119, 120 e 121 prima della modifica del 5 novembre 1985 sono applicabili agli impianti messi in esercizio ed agli studi effettuati dopo il 31 dicembre 1968 inteso che i sussidi pagati o garantiti in applicazione della legge del 21 aprile 1965 non devono essere rimborsati e non possono essere ridotti.
6 Il sussidiamento presuppone l’approvazione ed il collaudo degli impianti.
7 I sussidi cantonali per opere di cui all’articolo 121 già accordati prima del 5 novembre 1985 non possono essere diminuiti.
[69] Art. modificato dalla L 5.11.1985; in vigore dal 1.5.1986 - BU 1986, 61.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione del Consiglio federale [70] , la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore [71] .
[70] Approvazione del Consiglio federale: 17 settembre 1975.
[71] Entrata in vigore: 1. ottobre 1975 - BU 1975, 211.